Condominio

Non è diffamazione se l’amministratore comunica all’assemblea i processi in corso

Esiste anzi un dovere in tal senso in capo a chi amministra.

di Edoardo Valentino

Non è solo un diritto, ma un dovere dell'amministratore di condominio quello di informare i propri amministrati della situazione dei processi istaurati nel loro interesse.
Questo il principio pronunciato dalla sentenza Cassazione penale sezione V, 10 aprile 2020.

I fatti e la prima pronuncia
Il caso prendeva le mosse quando due avvocati denunciavano un amministratore di condominio colpevole di averli, a detta loro, diffamati nel corso di una assemblea condominiale. L'amministratore aveva, in effetti, in assemblea, messo a verbale un punto all'ordine del giorno su «illustrazione contenziosi legali come da relazioni avvocati» e aveva allegato al verbale una comunicazione del legale del condominio dove si affermava come alle proprie parcelle «è da aggiungere l'ulteriore somma di euro 1500,00 per quanto di spettanza di questo studio per la redazione dell'esposto a suo tempo presentato all'ordine di [OMISSIS] e della denuncia rimessa alla Procura della Repubblica di quella città».

In questo modo l'amministratore portava a conoscenza della generalità dei condomini la procedura intentata per loro conto contro i precedenti legali del condominio, responsabili – a detta sua – di alcune scorrettezze nell'esecuzione dei mandati ricevuti.

Venuti a conoscenza di questo verbale di assemblea, i precedenti avvocati del condominio avevano querelato l'amministratore ai sensi dell'articolo 595 del Codice penale. Questa norma afferma, ai suoi primi due commi, che «chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro».

Essi, infatti, consideravano la comunicazione effettuata dall'amministratore ai condomini come illegittima in quanto lesiva della loro reputazione. Il Giudice di pace, investito della questione, aveva disposto la condanna dell'amministratore.

Il ricorsio alla Suprema corte
Contro questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione il condannato, sostanzialmente contestando vizi di legge e motivazionali della sentenza impugnata. La Cassazione accoglieva il ricorso nella parte in cui aveva contestato l'applicazione della legge penale vigente.

Dovere di informativa
Il ruolo dell'amministratore, secondo la Corte, prevede non solo la facoltà, ma l'onere di informare i propri condomini dei processi intentati e coltivati in nome e per conto degli stessi. Se un amministratore omettesse queste informative, infatti, si renderebbe colpevole di una grave mancanza rispetto ai propri doveri di trasparenza e correttezza verso i condomini amministrati.

L'esercizio di questo dovere, quindi, non poteva che costituire una scriminante rispetto all'applicazione della fattispecie prevista e punita dall'articolo 595 del Codice penale. Vale la pena ricordare come una notizia si può identificare come diffamatoria solo quando non integri i requisiti di verità, interesse alla notizia e continenza (Cassazione penale sezione V, 19 ottobre 2012, numero 45014).

Si può quindi concludere che non commette alcuna diffamazione l'amministratore che comunichi, senza giudizi di valore, ma con solo riferimento alle circostanze di fatto, di un giudizio pendente contro professionisti che avevano reso la propria opera proprio per il condominio in oggetto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©