Condominio

Illegittimo ripartire tra tutti i condòmini le pavimentazioni dei balconi aggettanti

L’assemblea condominiale non può deliberare il rifacimento dei balconi di proprietà esclusiva dei condomini ripartendo le spese per quote di proprietà

di Paola Rossi

L'assemblea condominiale non può deliberare il rifacimento dei balconi di proprietà esclusiva dei condomini ripartendo le spese per quote di proprietà. La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 7042 di ieri ha accolto il ricorso di una condomina che pretendeva il rimborso del proprio contributo economico alle ristrutturazioni effettuate da altri proprietari, dichiarando la nullità della delibera che operava una ripartizione di costi contraria alla legge.

La fattispecie
Il punto nodale della decisione è che il balcone aggettante è di totale competenza del proprietario del singolo appartamento da cui vi si accede. E per legge non può il condominio violare la regola secondo cui la partecipazione per quote proprietarie riguarda solo le parti che abbiano anche un uso comune.

Parti comuni e non dei balconi
Quindi nel rifacimento del balcone hanno rilevanza comune solo le rifiniture che interferiscono con la facciata dell'edificio mentre tutte le altre componenti del balcone non sono tecnicamente parti comuni del condominio.

Sono quindi sottratti alla ripartizione per quote nell'ambito della ristrutturazione dei balconi, oltre alla pavimentazione, anche la soletta e l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Sono perciò beni comuni, nel caso dei balconi “sporgenti”, solo i rivestimenti e i decori della parte frontale e inferiore in quanto incidono sul prospetto dell'edificio e la sua gradevolezza architettonica.

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