Condominio

La morte di un operaio in un cantiere condominiale e le responsabilità

Il condominio committente ed il direttore dei lavori possono, come nel caso in esame, non averne alcuna

di Rosario Dolce

Il decesso di un operaio all'interno di un cantiere aperto in condominio non comporta necessariamente la responsabilità del committente e del suo direttore dei lavori . Lo precisa la Corte di Cassazione, Ordinanza 6321 del 2020 del 5 marzo 2020.

Il fatto
Il caso da cui prende spunto la controversia civile riguarda la richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte degli eredi dell'operaio nei confronti del condominio-committente e del relativo direttore dei lavori. La domanda è stata respinta dalle corti di merito.

Risultava agli atti della causa che il condominio committente non avesse mai esercitato alcuna forma di ingerenza nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice (risultata pienamente idonea all'esecuzione delle lavorazioni affidatele) e il direttore dei lavori non aveva mai assunto alcun impegno (né alcuna concreta iniziativa) ai fini del controllo delle attività di cantiere e della sicurezza dei lavori in esso organizzati.

Il giudice di legittimità, dunque, con il provvedimento ha confermato le tesi della sentenza impugnata, pur arricchendole di particolari, a seconda della posizione approfondita.

Il direttore dei lavori
Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, gli stessi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona.
Il professionista ha il dovere, per conto del committente, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da questa attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto (Corte di Cassazione, Sezione 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016).

Quindi, un'eventuale estensione delle responsabilità del direttore dei lavori in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'opera appaltata (oltre l'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente l'esecuzione del progetto nell'interesse del committente), in tanto può essere configurata, in quanto al direttore dei lavori siano state espressamente attribuite ulteriori prerogative dirette a sovrintendere i lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze (da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza n. 19646 del 08/01/2019).

Il condominio-committente
In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente quando si versi nell'ipotesi di “culpa in eligendo” ovvero colpa nella scelta, che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto, senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi.

Altra ipotesi, sempre riguardate la responsabilità del committente, è quella in cui risulti provato in giudizio che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in questo modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di esecutore (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 11757 del 27/05/2011).

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