Condominio

Il committente non risponde dei danni dell’appaltatore se non ha interferito

di Paolo Accoti

Nessuna responsabilità del committente in assenza di una sua ingerenza o scelta d'impresa appaltatrice inidonea. In considerazione della autonomia dell'appaltatore - rinveniente dalla sua organizzazione aziendale e dall'utilizzo di mezzi propri necessari ad eseguire correttamente l'opera affidata dal committente - lo stesso deve ritenersi unico responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi nell'esecuzione dei lavori appaltati.
La responsabilità concorrente del committente può configurarsi solo al verificarsi di due condizioni: 1) quando il committente interferisca sulle modalità di esecuzione delle opere appaltate, trasformando l'appaltatore in un mero esecutore materiale dell'opera sfornito, quindi, di propria autonomia organizzativa ed operativa; 2) qualora il committente abbia scelto, all'epoca dell'appalto, una impresa appaltatrice evidentemente inadeguata in relazione alle opere commissionate, per le ridotte dimensioni della stessa e per le caratteristiche operative o per quelle oggettive.
Tale prova, tuttavia, trovandoci al cospetto di una responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 Cc, incombe sul terzo danneggiato, motivo per cui, in difetto di prova la relativa domanda non potrà trovare accoglimento.
Questi i principi espressi dalla Corte d'Appello di Milano, II Sezione civile, nella sentenza pubblicata in data 25 Ottobre 2018.
Una società proprietaria di un immobile in condominio, conveniva in giudizio la titolare dell'immobile adiacente, sul quale erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione, nonché la ditta appaltatrice di detti lavori, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni prodotti al proprio appartamento dalle predette opere di ristrutturazione.
Si costituiva in giudizio la condomina committente, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, attesa la responsabilità della ditta appaltatrice, dal quale pretendeva di essere manlevata in caso di condanna.
Anche la ditta appaltatrice si costituiva in giudizio chiedendo, a sua volta, l'autorizzazione alla chiamata in causa delle imprese esecutrici delle opere di scavo, demolizione e palificazione, non concessa, tuttavia, stante la tardiva costituzione in giudizio.
Il Tribunale di Milano condannava la sola società appaltatrice al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva appello la condomina danneggiata, impugnando la sentenza nella parte in cui aveva esclusa la responsabilità della condomina committente.
La Corte d'Appello, richiama i principi giurisprudenziali in materia di appalto, a mente dei quali, <<l'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (come nel caso, relativo ai danni derivanti dall'esecuzione di lavori di riparazione del tetto di un edificio in condominio). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. dal precetto di neminem laedere, ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive ( Cass. 30.9.2014 n. 20557: Negli stessi termini: Cass. 22.1.2018 n. 20942; Cass. 19.1.2017 n. 1279; Cass. 18.5.2018 n. 10165; Cass. 25.1.2016 n. 1234; Cass.18.9.2013 n. 21337; Cass. 13.3.2013 n. 6296; Cass. 19.7.2012 n. 12476 ).>>.
La stessa evidenzia che, al fine di configurare una contemporanea responsabilità del committente è necessario che: <<- lo schema causale del contratto subisca un'alterazione, in virtù della quale, da un lato, il committente si ingerisca direttamente nelle modalità esecutive delle opere appaltate, dall'altro, l'appaltatore si trasformi in un mero esecutore materiale, privo di autonomia organizzativa ed operativa; - il committente abbia scelto, attraverso una valutazione effettuabile ex ante, un'impresa appaltatrice assolutamente inidonea, in virtù dei limiti dimensionali, delle attitudini operative o di caratteristiche oggettive, a dar corso agli obblighi tipici dell'appaltatore>>, peraltro, <<trattandosi di responsabilità ex art. 2043 c.c. l'onere della prova relativo alle circostanze di cui sopra incombe al terzo danneggiato.>>.
Nel caso concreto, la danneggiata non ha fornito tale prova, conseguentemente, l'appello deve essere respinto con la conferma della sentenza di primo grado e la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del giudizio.

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