Condominio

La richiesta del condomino di visionare i documenti contabili può avvenire sempre

Anche a ridosso di una convocazione assembleare. Incombe sull’amministratore la prova che l’esercizio di questa facoltà risulti invece di ostacolo alla sua attività

di Maurizio Tarantino

Ciascun comproprietario ha la facoltà di richiedere e di ottenere dall'amministratore del Condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta, purché l'esercizio diquesta facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione. Questo è il principio espresso dall'ordinanza della Cassazione Sezione II Civile, 20 febbraio 2020, numero 4445

La fattispecie in esame
Il condomino impugnava la delibera assembleare per sentir dichiarare la nullità e/o annullabilità della stessa, lamentando la violazione del proprio diritto di esaminare la documentazione contabile, posta a fondamento dell'adottata delibera di approvazione del consuntivo dell'anno 2009 e del bilancio preventivo dell'anno 2010.

In primo grado, il giudice rigettava la domanda attrice poiché non risultava dagli atti che fosse stato impedito al condomino l'esame della documentazione e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Nel giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello rigettava l’impugnazione e specificava che la richiesta avanzata dal ricorrente fosse tardiva in vista della data dell'assemblea.

Le contestazioni del condomino
Tra i vari motivi di contestazioni, il ricorrente eccepiva la violazione dell'articolo 1130 Codice civile in quanto la Corte di merito avrebbe disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale ogni condomino ha la facoltà di richiedere e di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo, e non solo in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, purché ciò non sia di ostacolo all'attività di amministrazione.

I tempi di richiesta
Difatti, secondo i giudici dell’Appello, il ricorrente era stato regolarmente convocato per l'assemblea condominiale (5 novembre) con raccomandata semplice inviata dall'amministratore (22 ottobre); il condomino (da parte sua), invece, aveva trasmesso all'amministratore richiesta scritta di visionare i documenti condominiali con lettera a ridosso dell'assemblea (3 novembre). E, sulla base di questa considerazione, la Corte stessa aveva rilevato che le date fossero, “di per se stesse”, incompatibili con il diritto del condomino di esaminare la documentazione contabile prima della stessa seduta assembleare; osservando, pertanto, che i tempi della richiesta non permettessero la visione dei documenti contabili prima dell'assemblea e che l'accoglimento della richiesta medesima avrebbe di certo ostacolato l'attività di amministrazione comportando il rinvio dell'assemblea stessa. Mentre sarebbe stato opportuno che il condomino avesse formulato per tempo la richiesta e non avesse aspettato la convocazione dell'assemblea per consultare i documenti.

Il diritto di accesso alla documentazione condominiale
Secondo i giudici di legittimità, la Corte di merito non aveva fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, avendo trascurato la contestuale affermazione secondo cui il condomino ha senz'altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale e, che, a questo diritto corrisponde l'onere dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di questo diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati.

Pertanto, a fronte della richiesta del condomino di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole ad un'assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l'onere della prova - che nella specie non risulta assolto - incombe sull'amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Condominio, qualora intenda resistere all'azione del condomino dissenziente (Cassazione n. 19210/2011; Cassazione n. 19800/2014; Cassazione n. 19799/2014). Per queste ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

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