Condominio

L’amministratore non ha obbligo di allegare i documenti alla convocazione

Nel caso in esame l’amministratore aveva anche fissato un incontro con il condomino, a cui lui non si era presentato

di V. Sa.

L'amministratore di condominio, il catalizzatore delle problematiche della comunità condominiale che talvolta, come nella sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n.17535 del 2019, è costretto ad affrontare situazioni giuridiche in contrasto con i condòmini.

La fattispecie in esame
All'origine della vicenda esaminata, il proprietario di una unità immobiliare condominiale chiedeva di poter accedere periodicamente ai documenti di gestione del condominio. Tenuto conto che per la ricognizione degli atti erano necessari almeno una quarantina di giorni, l'amministratore individuava per l'accesso il giorno 30 maggio alle ore 11, orario incompatibile con gli impegni lavorativi dell'attore, per poi procedere alla convocazione dell'assemblea per il 19 giugno 2017.

Le richieste del condomino attore
L'attore inviava, perciò, una richiesta di convocazione di assemblea sottoscritta da altri condòmini, rappresentanti oltre un sesto del valore dell'immobile, con all'ordine del giorno la revoca dell'amministratore e l'eventuale nomina di uno nuovo rappresentante, istanza ignorata dall'amministratore.

L'attore pertanto, nel rilevare che l'assemblea aveva approvato il bilancio consuntivo 2016 omettendo di indicare ed allegare un documento in cui era stato portato a conoscenza dell'assemblea una serie di criticità del bilancio consuntivo 2016, chiedeva che venisse dichiarato l'annullamento della delibera assembleare nella parte relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del relativo stato di riparto.

E quelle del condominio convenuto
Il condominio, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea, evidenziando che l'amministrazione era solita indicare in tutta la corrispondenza la sede dei propri uffici con giorni ed orari di apertura per dare riscontro alle richieste dei condòmini e che, nonostante fosse stato fissato un incontro con la parte attrice, quest'ultima oltre a non essersi presentata all'appuntamento, non si era premurata nè di avvertire dell'assenza, nè di chiedere un nuovo incontro.

Inoltre, rilevava che le criticità del bilancio contenute nel documento inviato dall'attore, erano state oggetto di discussione durante l'assemblea nella qualegli altri condòmini si erano comunque espressi favorevolmente all'approvazione del bilancio ed all'operato dell'amministrazione.

La decisione
Il Tribunale, nel suo esame, ha chiarito che, in materia di condominio, non è configurabile un obbligo per l'amministratore condominiale di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci, in quanto ad ogni condòmino è consentito di esprimere il proprio parere in seno all'assemblea stessa e di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di approvazione (Cassazione n. 19210/2011 e Cassazione n. 19799/2014).

Nel caso in esame, la richiesta dell'attore di un congruo intervallo di tempo tra la disponibilità della documentazione e la convocazione dell'assemblea era da ritenersi comunque inesaudibile nei termini richiesti, essendo stata preannunciata una attività di verifica che avrebbe dovuto durare almeno quaranta giorni presso i locali dell'amministrazione.

L'attore, inoltre, oltre a non essersi presentato all'appuntamento fissato, non aveva addotto alcun impedimento né chiesto un rinvio della data fissata. A fronte di ciò, le contestazioni formalizzate dalla parte attrice sono state evidentemente disattese non prospettando alcuna situazione valutabile in termini di non corretta predisposizione di bilancio o erronea ripartizione di spese.

Inoltre, la presenza a mezzo delega dell'attore all'assemblea, rende ininfluente ogni rimostranza relativa alla fase od alla procedura di convocazione ed alla circostanza che sia stata allegata o meno la documentazione sulle critiche al bilancio, dovendosi sul punto condividersi il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte (sentenza n. 8344/98; n. 5880/2001), secondo cui l'irregolarità attinente al procedimento di convocazione e formazione dell'assemblea non può essere fatto valere dal condòmino che abbia accettato la discussione sul merito delle questioni trattate.

Il Tribunale ha perciò rigettato la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite,in favore del Condominio.

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