Condominio

Rimborso delle anticipazioni all’amministratore solo se provate

La sola approvazione del consuntivo non costituisce prova

di Edoardo Valentino

Il caso inizia con un'azione giudiziale di un amministratore di condominio, il quale cita in giudizio uno stabile in precedenza amministrato chiedendo il rimborso di alcune somme asseritamente anticipate per consentire allo stesso di fare fronte alle spese necessarie per la sua gestione. Tanto il Tribunale, quanto la Corte d'Appello, accertavano come l'amministratore non fosse in grado di fornire alcuna base probatoria alle proprie richieste.

Documentazioni distrutta
Dall'analisi dei documenti, inoltre si evinceva come parte della contabilità condominiale era andata distrutta a causa di un allagamento e la restante parte fosse comunque affetta da gravi irregolarità nella gestione.

Il ricorso alla Suprema Corte
Alla luce della duplice soccombenza nei gradi di merito, l'amministratore agiva in sede di Cassazione. In prima battuta il ricorrente lamentava come la decisione della Corte d'Appello non avesse correttamente valutato il presunto riconoscimento di debito realizzato dal condominio. L'approvazione dei bilanci consuntivi, affermava il ricorrente, costituiva un riconoscimento di debito in quanto conteneva uno “sbilancio di cassa” che non avrebbe potuto essere colmato se non con l'intervento dell'amministratore, il quale aveva pagato debiti condominiali con fondi propri.

Il secondo motivo del ricorso, invece, era inerente alla presunta violazione della normativa processuale civile in materia di acquisizione della prova. A detta del ricorrente, difatti, la mancata specifica contestazione in merito agli addebiti proposti avrebbe dovuto essere considerata – ai sensi dell'articolo 115 del Codice di procedura civile – come un fatto acquisito.

Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente contestava l'applicazione fatta dalla Corte d'Appello in merito all'articolo 1720 del Codice Civile. Questa norma, che impone al mandante di rimborsare le spese al mandatario, avrebbe dovuto – a detta dell'amministratore – portare alla condanna del condominio resistente.

I motivi del rigetto del ricorso
Con la sentenza 3859 del 17 febbraio 2020 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione rigettava interamente il ricorso proposto dall'amministratore.I tre motivi di ricorso riguardano tutti la volontà del ricorrente di sollecitare la Cassazione a rivalutare la sussistenza della prova contabile del proprio diritto. Questo accertamento, tuttavia, costituiva una valutazione di fatto e come tale non demandabile al giudice di legittimità, se non sotto il profilo di cui all'articolo 360 comma 1 numero 5 del Codice di procedura civile, ossia in caso di sentenza pronunciata omettendo completamente l'analisi di un fatto decisivo ritualmente presentato al giudice.

Secondo la Cassazione, in ogni caso, il ricorso era infondato anche nel merito.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, infatti, è onere dell'amministratore fornire prova delle eventuali anticipazioni realizzate per il condominio-mandante. Quando provate queste anticipazioni, quindi, incombe sul condominio la controprova in merito al rimborso delle anticipazioni effettuate, ma l'iniziale onere probatorio spetta comunque al professionista (così Cassazione sezione 2, 26 febbraio 2019, numero 5611 e Cassazione Sezione 6, 17 agosto 207, numero 20137, tra le molte).

L’approvazione del consuntivo non è una prova
Non poteva essere considerata inoltre una prova l'approvazione del consuntivo, che costituisce prova delle anticipazioni solamente quando sussiste «una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili» suscettibile di «costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti dell'amministratore» (si veda Cassazione Sezione 2, 28 maggio 2012, numero 8498).

Nel caso in oggetto, tuttavia, l'amministratore non era stato in grado di fornire alcuna prova delle anticipazioni e il bilancio approvato, così come l'avvenuto passaggio di consegne, non poteva essere considerato come una implicita ammissione o riconoscimento del diritto del mandatario.

Ai sensi dell'articolo 115 comma 1 del Codice di procedura civile, difatti, la mancata contestazione di un fatto deve provenire “dalla parte costituita”e la mancata contestazione prima del giudizio conseguente al passaggio di consegne non ha alcun valore probatorio nel giudizio successivo.Per questo la Cassazione rigettava il ricorso proposto e condannava l'amministratore a rimborsare le spese giudiziali del condominio resistente.

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