Gestione Affitti

Anche durante l’emergenza Covid-19 l’affitto del negozio va pagato

Correttezza e buona fede devono ispirare il comportamento sia del locatore che del conduttore, imponendo loro di trovare una intesa per disporne una riduzione

di Rosario Dolce

Il canone di locazione per gli immobili ad uso diverso/commerciali, maturato durante il periodo del cosiddetto “lockdown”, si deve pagare e non c'è “Covid-19” che tenga. Semmai, la correttezza di cui all'articolo 1175 Codice civile e la correlata buona fede devono ispirare il comportamento sia del locatore che del conduttore, imponendo loro di trovare una intesa per disporne una riduzione, congrua e coerente alle relative aspettative e interessi. Nulla di più. Ma questo è solo l’ultimo capitolo di una saga dagli aspetti contraddittori.

Questo, in estrema sintesi, è quanto ha stabilito il Tribunale di Pordenone, in sede cautelare, con l'Ordinanza dell'8 luglio 2020, in sede di opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 codice procedura civile.Dal punto di vista sostanziale, va premiata anche l'argomentazione offerta al riguardo al cospetto dell'articolo 91 del Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020, laddove ha previsto l'inserimento della predetta disposizione nel tessuto normativo previgente: “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

L’esclusione delle responsabbilità del debitore non c’entra con l’affitto
Secondo il giudice friulano la disposizione in parola mal si attaglia ai contratti di locazione, specie per la situazione valutata: secondo la quale - per come è dato apprendere dal testo del provvedimento - il commerciante era rimasto nella detenzione dell'immobile e, dopo la varata chiusura delle attività per gli scopi sanitari e di prevenzione del caso, ha ripreso la relativa attività.

Si recupera il 60%
Infine, va ricordato che l'articolo 28 del testo del Decreto Rilancio (34/2020) è venuto incontro alle esigenze dei titolari degli esercizi commerciali interdetti durante il periodo di “emergenza”, disponendo che: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.” E ancora: “In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”.

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