Gestione Affitti

Risarcimento anche per il conduttore nei confronti del terzo che lo ha danneggiato

Il caso specifico riguarda un’azienda la cui attività si era interrotta a causa di violenti temporali

di Va. S.

Anche il conduttore di un immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria dei danni, causati da intense precipitazioni atmosferiche, nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli danneggi l'uso o il godimento del bene, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore dello stesso danno. È quanto disposto dalla Cassazione nell'ordinanza 8466 del 2020 .

I fatti e le pronunce di merito
Nella vicenda esaminata, la Corte d'Appello di Milano, riformando parzialmente la pronuncia del tribunale ambrogino, aveva condannato il Comune di Lissone al risarcimento, in favore della società conduttrice, dei danni subiti in conseguenza dell'allagamento del magazzino al piano interrato e della zona di esposizione della vendita di mobili al piano terra, avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 luglio 2002, nel corso di un violento temporale.

Contro questa pronuncia, la società attorea proponeva ricorso per Cassazione, al quale resistevano, con controricorsi separati, il condominio in oggetto, le società assicuratrici ed il Comune di Lissone, il quale, a sua volta, proponeva un ricorso accidentale al quale resisteva la società conduttrice.

I motivi del ricorso
Quest'ultima, nelle proprie motivazioni, lamentava che la Corte di merito le avesse negato il risarcimento del danno emergente per la rimessione in pristino dell'immobile allagato, argomentando erroneamente che fosse semplice conduttrice e non proprietaria dei locali dove esercitava la sua attività commerciale.

Motivo per cui avrebbe goduto di una autonoma legittimazione a proporre un'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno. Inoltre, lamentava il mancato risarcimento sia dei danni per il mancato guadagno nel periodo di interruzione dell'attività commerciale, sia per il pagamento a vuoto del canone di locazione di lire 30.000.000 annui ( pari a euro 15.493,71 ), durante il periodo di interruzione della sua attività commerciale, rilevando che la corte di merito non si era pronunciata in ordine alle spese della consulenza tecnica d'ufficio e alla condanna alle spese del consulente tecnico di parte.

La decisione
Motivi ritenuti meritevoli di accoglimento dalla Cassazione la quale ha affermato il principio in base al quale un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia può integrare il caso fortuito solamentequando non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca la causa di esclusione della responsabilità penale.

Quest'ultimo è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto una condotta diligente nella manutenzione e nella pulizia, e che le piogge siano state talmente intense da verificarsi gli allagamenti. Principi disattesi dalla Corte di merito.

Le responsabilità della Pa e del condominio
La Cassazione ha ribadito che la discrezionalità e l'insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la Pa realizzi e mantenga un'opera pubblica, trova un limite nell'obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti l'attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dall'inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilità della responsabilità della stessa pubblica amministrazione per i danni prodotti a terzi.

La pronuncia altresì ha stigmatizzato che la stessa corte abbia ritenuto che il caso fortuito giustificasse una pronuncia di assoluzione da responsabilità anche per il condominio, rigettando l'istanza di ammissione di prove per testi sulla circostanza che l'allagamento verificatosi nei locali condotti in locazione dalla ricorrente fosse stato determinato anche da acque provenienti da un tubo di scarico pluviale rotto o disconnesso, in relazione al quale il tecnico della compagnia assicuratrice aveva formulato un'offerta risarcitoria.

La responsabilità del Comune
Quanto alla responsabilità di quest'ultima, la corte di merito aveva erroneamente escluso dall'operatività della garanzia assicurativa non soltanto i danni al seminterrato, ma anche quelli al piano terra, omettendo anche di valutare la lamentela relativa al comportamento della compagnia assicuratrice, volto al riconoscimento dell'operatività di questa garanzia, corrispondendo un indennizzo per spirito conciliativo. Gli ermellini hanno ravvisato, inoltre, la responsabilità ex articolo 2051 Codice civile per gli eventi in argomento del solo Comune, che non aveva provato di avere effettuato una corretta manutenzione nel periodo di tempo precedente il temporale, mentre il sistema di smaltimento delle acque era stato oggetto di adeguamento due anni prima.

In merito agli altri motivi, la Suprema corte ha evidenziato come le scritture contabili prodotte dalla ricorrente avrebbero potuto costituire oggetto di apprezzamento, osservando che non risultava spiegato dal giudice del rinvio il rigetto della domanda di risarcimento del danno emergente per il pagamento a vuoto del canone di locazione di lire 30.000.000 annui durante il periodo di interruzione dell'attività commerciale conseguente all'allagamento.

Inammissibile, invece l'unico motivo di ricorso incidentale del Comune. Gli ermellini hanno osservato che lo stesso Comune aveva solo richiamato, senza riprodurli, i documenti relativi al dato pluviometrico da esso stesso prodotte, alla perizia ed alle risultanze processuali. La Cassazione ha, perciò, accolto il ricorso principale, dichiarando inammissibile l'incidentale e rinviando la sentenza impugnata alla Corte d'appello di Milano, anche per le spese del giudizio.

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