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I mercoledì della privacy: videosorveglianza, previsti meno rischi

Una pronuncia della Cassazione esclude che l’estrapolazione dei dati sia un accertamento tecnico irripetibile

di Carlo Pikler (Responsabile Centro Studi – Privacy and Legal Advice)

Con l'orientamento ora seguito dalla V sezione della Cassazione Penale, con sentenza pubblicata il 6 maggio 2020, numero 13779, viene meno uno dei motivi di preoccupazione in capo agli amministratori di condominio.

L’estrapolazione delle immagini
È sempre stata considerata una spada al fianco dell'amministratore, il quale rischiava di vedersi chiamato in un giudizio di risarcimento danni nel caso di estrapolazione non corretta delle immagini. Queste, infatti, fino al nuovo orientamento manifestato dalla Corte di legittimità, dovevano ritenersi inutilizzabili in sede processuale laddove non estrapolate secondo le indicazioni normative, con evidente conseguente rischio per l'incauto soggetto che si fosse avventurato all'estrapolazione senza avere le dovute competenze.

Si pensi alle fattispecie nelle quali le immagini riprese dalle telecamere siano l'unica fonte probatoria e il reato contestato di notevole entità. Il danno relativo all'incauta estrapolazione e alla conseguente inutilizzabilità della prova sarebbe ricaduto tutto su chi si fosse avventurato a prendere le immagini e, tante volte, questo soggetto era il malcapitato amministratore.

Ci dice invece la Suprema Corte che questo pericolo può considerarsi in parte superato in quanto l'estrazione dei dati dal supporto informatico non è da considerarsi come un accertamento tecnico irripetibile.

I fatti
Una persona viene dichiarata responsabile di un furto di biciclette avvenuto all'interno di un supermercato. Tra le prove che la inchiodano, il filmato dell'impianto di videosorveglianza esportato su floppy disk e poi prodotto in giudizio. La difesa avanza due contestazioni: le immagini sul floppy disk non possono essere utilizzate perché non sono state estratte utilizzando le garanzie ex articolo 254 bis Codice procedura penale e, inoltre, nulla si sa in merito alla taratura della telecamera che, infatti, riporta un orario diverso da quello reale di circa 1 ora.

Secondo l'articolo 254 bis Codice di procedura penale così come previsto dalla legge 48/08, infatti, prevede che l'acquisizione dei dati dai fornitori di servizi telematici, informatici o di telecomunicazioni (e quindi anche dagli impianti di videosorveglianza) deve avvenire «mediante copia di esse su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità».

Dati estratti non in sede di perizia
La Suprema corte, però, non ha ritenuto applicabile la norma in questione al caso di estrazione dei dati da un supporto informatico quando queste non vengano estrapolate in sede di eventi peritali, in quanto, per l'appunto, non si rientra tra gli accertamenti tecnici irripetibili. L'eventuale violazione del protocollo di comportamento previsto ex legge 48/08, quindi, non inciderebbe sull'ammissibilità della prova ma, eventualmente, sulla sua attendibilità.

Nel caso in esame la presenza dell'imputato, oltre che dalle telecamere, veniva acclarata anche da testimonianze tese al riconoscimento dell'autovettura che lo stesso soggetto aveva già utilizzato pochi mesi prima per commettere altri reati.

Secondo la Suprema corte, quindi, occorrerà effettuare un esame probatorio nel suo insieme, per valutare l'attendibilità o meno delle immagini prodotte che, comunque, dovranno considerarsi producibili in giudizio indipendentemente dalle modalità di estrapolazione delle stesse.

L’attendibilità dei dati
Nel caso concreto, secondo la Corte, è il quadro probatorio nel suo insieme, quindi, ad attribuire attendibilità alle immagini dell'impianto di videosorveglianza ed estrapolate su floppy disk, rendendo così manifestamente infondate anche le eccezioni in merito alla discordanza di orario, dovendosi prendere come riferimento un contesto probatorio più ampio e complesso, nel quale entrano a far parte una serie di elementi aventi natura e origine diverse, dalle testimonianze ai dati raccolti nelle immagini. Elementi tutti che, presi nel loro insieme, costruiscono un quadro probatorio significativo che condanna il soggetto oltre ogni ragionevole dubbio.

Le responsabilità dell’amministratore di condominio
Questo provvedimento va ad alleggerire di molto le responsabilità in capo all'amministratore, il quale potrebbe farsi parte diligente senza rischi di azioni risarcitorie per errata estrapolazione dei dati e conseguente inutilizzabilità degli stessi in sede di processo.

Si va ad alleggerire e a ridurre anche l'impegno (pure economico) da parte del condominio titolare del trattamento dati, il quale potrebbe anche decidere di non nominare un soggetto diverso dall'amministratore, che si occupi dell'estrapolazione dei dati, potendo incaricare l'amministratore stesso, comunque responsabile per il trattamento stante il suo ruolo di soggetto che materialmente tratta i dati.

L'effetto della sentenza quindi, che ha praticamente stabilito il venir meno di determinate competenze per procedere ad estrapolare le immagini da un impianto di videosorveglianza, potrebbe essere quello di far venire meno un rischio in capo all'amministratore ma, contestualmente, di vedergli attribuito un incombente in più.