Condominio

La mediazione in via telematica in tempi di emergenza coronavirus

Sono state introdotte alcune novità dagli ultimi decreti, anche se resta necessario il consenso delle parti

di Fabrizio Plagenza

Il periodo attuale, caratterizzato dalle restrizioni imposte dal Governo, ha inciso senza ombra di dubbio sulle nostre abitudini di vita. I procedimenti civili sono di fatto bloccati e anche l'istituto della mediazione, per certi aspetti, sta risentendo della crisi generalizzata. Per cercare di superare le difficoltà dettate dal Covid 19, il Dl Cura Italia ha introdotto delle disposizioni in materia di mediazione, previste dal comma 20, 20 bis e 20 ter dell'articolo 83.

L’obbligo di mediazione
La questione investe anche il condominio, considerata l'obbligatorietà del ricorso al procedimento di mediazione per le materie elencate dall'articolo 5, comma 1, del Dlgs 28/2010 tra cui figura, infatti, la materia condominiale. L'amministratore, così come il condomino, infatti, potranno partecipare al procedimento di mediazione in remoto. Stessa facoltà spetterà ai legali ed al mediatore.

La proroga per l’emergenza
Con il comma 20 (sospensione termini), infatti, il Governo ha previsto una proroga della sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, «dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020» prevedendo, quale risultato conseguenziale, la sospensione dei «termini di durata massima dei procedimenti».

Lo svolgimento in via telematica
Il comma 20 bis dell'articolo 83 (mediazione telematica e firma del verbale) è probabilmente quello che appare maggiormente meritevole di attenzione. Si prevede infatti che nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso si possano svolgere «in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento». Il comma dispone, inoltre, che la possibilità di mediazione telematica possa svolgersi anche «successivamente », sempre a condizione che si acquisisca il preventivo consenso di tutte le parti interessate.

Si manifesta, dunque, la possibilità che il procedimento possa svolgersi mediante sistemi di videoconferenza. Per ovviare all'assenza fisica delle parti in mediazione, in caso di procedimento telematico, il comma 20 bis prevede che «l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione». Si dispone poi che il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica venga sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo.

Anche la procura può essere telematica
Da ultimo, il comma 20 ter (sottoscrizione procura), prevede la possibilità che in periodo di Covid – 19 e sino alla cessazione dell'emergenza, «nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica». In questo caso, sarà l'avvocato che certificherà l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

A fronte delle norme richiamate ed introdotte dal Governo, l'amministratore di condominio potrà, pertanto, presenziare in mediazione da remoto, comodamente collegato dal computer del suo ufficio o, perché no, da casa. Potrà firmare il verbale ed inviarlo via email o, verosimilmente, anche tramite whatsapp all'avvocato che assiste il condominio il quale provvederà come indicato.

Alcune considerazioni
Ci si interroga, a questo punto, sulla portata effettiva delle disposizioni introdotte dal decreto del Governo. Innovazione o normale evoluzione del procedimento di mediazione, a distanza di dieci anni dall'introduzione dell'istituto ? Correva l'anno 2010, infatti, quando in Italia faceva ingresso il Dlgs 28/2010 che, al comma 4 dell'articolo 3, prevedeva espressamente che «la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo».

Gli organismi di mediazione, infatti, possono prevedere, nel proprio regolamento, la possibilità che la mediazione avvanga in modalità telematica (o anche telefonica). Il decreto Cura Italia, inoltre, subordina lo svolgimento in via telematica del procedimento di mediazione, al «preventivo consenso delle parti».

Appare, pertanto, chiaro come sia cambiato poco a nulla per quanto riguarda la previsione che il procedimento di mediazione si possa svolgere in via telematica. Probabilmente, la vera novità appare quella relativa alla possibilità che l'avvocato possa dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente, a sua volta collegato telematicamente, ai fini del perfezionamento del procedimento e, quindi, della firma del verbale o dell'accordo. Anche qui, tuttavia, si parla di possibilità e non di obbligo per l'avvocato. Tanto rumore per nulla? Oppure nuovo orizzonte procedimentale? Il tempo darà le dovute risposte.

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