Condominio

Dal Tribunale di Napoli le direttive per una mediazione intelligente

di Anna Nicola

Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza inedita del 5 febbraio 2019, è intervenuto sul tema della mediazione condominiale.
Il caso sottoposto al suo vaglio nasceva dal decreto ingiuntivo ottenuto dal precedente amministratore di un condominio ed opposto dal condominio stesso.
Com'è noto, il condominio è una delle materie indicate dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 che prevede il necessario passaggio in mediazione, cd. mediazione obbligatoria, in quanto condizione di procedibilità per l'instaurazione della vertenza in sede giudiziale
In sede di giudizio di opposizione nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che oggetto del contendere era una di quelle espressamente indicate nel citato art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. In ragione di ciò, invitava le parti ad instaurare il procedimento di mediazione che, seppur effettivamente svolto, si chiudeva con esito negativo. Superata questa parentesi, all'udienza immediatamente successiva le parti chiedevano e ottenevano i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, ritualmente depositate dai rispettivi difensori.
All'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, le parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie ed il Giudice, stante questa richiesta, si riservava di decidere in separata sede.
Con l'ordinanza che scioglieva detta riserva, il Giudice evidenziava i poteri conciliativi dell'autorità giudiziaria.
Nello specifico, il richiamo è all'articolo 185 bis del Codice di procedura civile come introdotto dall'art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv. nella l.9.8.2013 n.98 ed ovverosia la Proposta di conciliazione del Giudice.
Alla luce di questa disposizione, Tribunale di Napoli ha richiamato la ratio della mediazione obbligatoria, disponendo che vi fosse un secondo esperimento di mediazione.
Il Giudice ha <<ritenuto opportuno dare alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente>>
Ciò in quanto lo stesso Giudicante ha <<ritenuto che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo apportatore di utilità per ognuna di esse>> così da invitare attore e convenuto <<a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo concedendo termine fino alla data del 30.4.2019>>
E' stato posto in evidenza l'accordo transattivo <<di modo che esso potrebbe dirsi vantaggioso per tutti (ed infatti oltre all'aspetto della durata della causa - beninteso, di questa come di ogni altra - che può penalizzare, sia pure in modo diverso, ciascuno dei contendenti, incombe sempre il rischio del risultato ultimo (che non è solo la sentenza, ma gli eventuali successivi gradi di giudizio nonché, per chi spetti, in caso di non volontario adempimento, i tempi ed i costi dell'esecuzione coattiva)>>
Ciò in quanto l'art.5 del d.lgs. 28/2010 ed il <<vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art. 17 e 20 del decr. legisl. 4.3.2010 n.28)>>, fissando un'udienza <<alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III° cpc>>. Con ciò ricordando alle parti stesse i principi regolatori su spese legali e lite c.d. temeraria.
In ogni giudizio va sempre tenuta in considerazione <<la reciproca alea processuale (in definitiva l'alternativa all'accordo è che l'esito del giudizio possa, per ciascuna delle parti, essere diverso e peggiore di quello ambito, circostanza questa niente affatto anomala ma insita nella natura stessa della giurisdizione)>>.
L'ordinanza è molto ben argomentata e motivata e supportata dal ragionamento del Giudice che manifesta a chiare lettere <<che le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo>> ipotizzando <<una rigorosa selezione delle ridondanti richieste di prova orali delle parti nonché di ctu in apparenza esplorativa>>

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