Condominio

Coronavirus: sospesi i termini per impugnare le delibere condominiali?

Il termine ha carattere sostanziale e i provvedimenti da ultimo approvati non sembrano riguardare il caso specifico

di Rosario Dolce

Con il Decreto-legge 17 marzo 2020 si sarebbe posto rimedio alla incertezza diffusa tra gli addetti ai lavori, anche in tema di termini processuali;restano, tuttavia, dubbi sulla sorte da imputare ai “termini sostanziali con rilevanza processuale”, come quello riguardante l'impugnazione della delibera assembleare.

La norma
Ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile, comma 2, «Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti».

Il termine di decadenza
Una lontana pronuncia della Cassazione (sentenza 4615 del 16 luglio 1980, poi confermata dalla sentenza 8449 del 1° aprile 2008) aveva stabilito che il termine per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari di condominio ha carattere sostanziale e non processuale, risultando quindi insuscettibile di sospensione nel periodo feriale ai sensi della legge 742/1969. In effetti, è stato sempre sostenuto che il termine di decadenza previsto dall'articolo 1137 sia sottratto alla disponibilità delle parti, e, conseguentemente, la decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Termine sostanziale di rilievo processuale
C'è voluto l'intervento della Corte Costituzionale per chiarire la natura del termine di cui all'articolo 1137 Codice civile. Con la Sentenza numero 49 emessa il 2 febbraio 1990, la Consulta dichiarò l'illegittimità dell'articolo 1 della legge del 07 ottobre 1969 numero 742 in funzione dell'articolo 24 della Costituzione (diritto di difesa), nella parte in cui non riconosceva applicabile l'istituto della “sospensione feriale” anche al termine di cui all'articolo 1137 Codice civile, per come qualificatosi “termine sostanziale a rilievo processuale”.

Il periodo cuscinetto dei decreti per il coronavirus
E’ quindi legittimo domandarsi se il termine di decadenza di cui all'articolo 1137 Codice civile, non propriamente processuale, si sospenda o meno durante il periodo cuscinetto che stiamo vivendo, almeno fino al 15 aprile, a processi sospesi.

Il Dl 17 marzo 2020
Ora, l'articolo 83 del testo prevede espressamente, al comma 2, da una parte, l'allungamento dei termini processuali di sospensione, dilatandoli sino al 15 aprile 2020, e, dall'altra parte, la sospensione generale di tutti i termini («…è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali»).

Non solo: è stata espressamente prevista anche la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per i diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante presentazione della domanda giudiziale, sebbene alle condizioni poste dai due casi previsti dal comma 5 e da quello 6 (articolo 83, comma 8, cioè con l'intervento degli Uffici giudiziari).

La mediazione
Quindi nulla viene dedotto rispetto al termine che ci interessa, se non in senso lato.
Per riuscire a superare l'impasse, dovremmo, allora, valutare l'iter procedimentale occorrente per provvedere all'impugnazione di una delibera assembleare, a norma dell'articolo 1137 Codice civile.

La riforma del 2013
La norma di riferimento è l'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione al Codice civile, introdotta dalla legge 220 del 2013, secondo la quale la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione che si trovi nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Articolo 83, comma 20
Ritornando al Decreto legge del 17 marzo 2020, occorre fare riferimento, sempre all'articolo 83, ma al comma 20 , laddove prevede che: «sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto legge 12 settembre 2014, numero 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, numero 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale regolati dalle disposizioni vigenti, quando i procedimenti in questione siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei procedimenti”.

E, qui, però si possono sollevare altri dubbi. La sospensione, stando ad una interpretazione letterale, in tema di mediazione si applicherebbe solamente ai procedimenti in corso, quando previsti quali obbligatori dalla norma di riferimento (come, in effetti, avviene per le azioni di cui all'articolo 1137 Codice civile).

Quindi, se il termine di cui all'articolo 1137 Codice civile cadesse nel periodo “cuscinetto” bisognerebbe comunque presentare una istanza di mediazione, per tentare di interrompere il termine di decadenza.

Non si può escludere, con altrettanta certezza, il contrario, visto che risulta possibile, anzi praticabile, presentare un'istanza di mediazione anche tramite il semplice invio di una Pec, una mail, ad un organismo abilitato.

Ma questo può bastare? Per interrompere la decadenza occorre la ricezione della istanza di mediazione. Il complesso meccanismo ideato dal legislatore speciale del 2010, prevede, infatti, che il termine di decadenza venga sospeso, più che dal momento del deposito dell'istanza da quello della comunicazione alle altre parti.

E precisamente:« [..] Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro lo stesso termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo (articolo 5, comma 6, Dlgvo 24/2010).

La giurisprudenza
Il Tribunale di Milano è costante nel ritenere che gli effetti interruttivi decorrano non dal deposito della domanda di mediazione ma dal momento della comunicazione della stessa alle parti che si vogliano invitare. Perciò, qualora le parti abbiano tempestivamente depositato l'istanza di mediazione entro il termine dei trenta giorni dalla data di deliberazione ma poi l'organismo di mediazione non abbia provveduto entro lo stesso termine a comunicarlo alle parti, il termine si considera passato per cui non può operare l'interruzione di cui all'articolo 5, comma 6 del Dlgs 28/2010.

Pertanto, non è dal momento di presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto da quello della relativa comunicazione all'altra o alle altre parti, che si verifica l'effetto di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell'azione giudiziale, come nel caso dell'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale prevista dall'articolo 1137, secondo comma, Codice civile ( Cassazione Civile 2273/2019).

Conclusione
Per quanto chiarito, dunque, possiamo dire che il termine di decadenza di cui all'articolo 1137 Codice civile sembrerebbe non essere inciso dal “periodo cuscinetto” stabilito dagli ultimi decreti-legge, seppure a date condizioni.

Occorre, pertanto, prestare massima prudenza per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'articolo 1137 Codice civile. D'altro canto, la presentazione di una istanza di mediazione attraverso l'ausilio dei mezzi telematici e il contestuale invio al Condominio, in persona dell'amministratore, risultano attività perfettamente compatibili con le ragioni dei provvedimenti da ultimo presi.

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