Lavori & Tecnologie

Superbonus, per Enea il prezzario non prova i requisiti dei materiali

Gli elenchi Dei non attestano la conformità dei prodotti al Dm del 6 agosto 2020, la verifica spetta ai professionisti

di Giuseppe Latour

L’inserimento di un materiale all’interno del prezzario Dei non costituisce, in alcun modo, una prova della sua conformità con i requisiti tecnici, essenziali per accedere al superbonus. È questo il chiarimento contenuto in una nota Enea appena pubblicata , che affronta una questione sulla quale, nelle scorse settimane, erano arrivate diverse domande all’agenzia incaricata dei temi legati all’efficienza energetica. E che sottolinea come sia centrale il ruolo dei tecnici in acquisizione dei documenti.

«Si informano i professionisti - si legge nel testo - che l’inclusione dei prodotti per l’edilizia nel prezzario delle Dei non costituisce di per sé garanzia circa la conformità degli stessi a tutta la normativa a questi applicabile». Nello specifico, non è una prova della rispondenza tecnica ai requisiti previsti dal Dm 6 agosto 2020 (il cosiddetto Dm Requisiti ecobonus), «ai fini delle ammissibilità degli stessi ai benefici fiscali dell’ecobonus e superbonus».

Il prezzario
Bisogna ricordare, a questo proposito, che il prezzario Dei è una delle fonti ufficiali, insieme ai prezzari regionali, alle quali la norma fa riferimento per la verifica della congruità delle spese effettuate nell’ambito degli interventi del 110 per cento. Enea, con questa nota, chiarisce che la congruità dei prezzi e la verifica dei parametri tecnici degli interventi seguono due strade parallele.

Chi controlla
Sarà compito dei professionisti, in fase di composizione delle asseverazioni, «acquisire la documentazione necessaria che dimostri l’idoneità normativa dei prodotti utilizzati». A questo proposito Enea dà qualche indicazione generale sulle regole attualmente in vigore .

In materia di isolamento, il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946. I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) vanno, invece, desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.

In questo contesto, i prodotti da costruzione devono essere messi in commercio «nell’osservanza del regolamento (Ue) N. 305/2011». Questo regolamento, quando un prodotto da costruzione rientri nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una valutazione tecnica europea, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura Ce.

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