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Autoconsumo energetico in condominio: quali risparmi e come gestirli?

La legge stabilisce che in tema di condivisione energetica i rapporti sono regolati tramite un contratto di diritto privato che individua un soggetto delegato. In condominio sarà l’amministratore a dover ricoprire il ruolo

di Marco Pezzaglia

Da sempre l'autoconsumo di energia elettrica è visto come una modalità di approvvigionamento che consente numerosi vantaggi tra cui quello economico di abbattere alcuni costi della bolletta elettrica.

La legge del 2017
Per la verità, se si volesse analizzare nel dettaglio l'evoluzione normativa storica legata a questa affermazione servirebbe una trattazione molto ampia. Su questo tema è intervenuta una legge (la numero 19 del 27 febbraio 2017) a sancire definitivamente che gli oneri di variabili della bolletta, quelli cioè espressi in euro per energia prelevata dalla rete (euro/kWh) devono essere corrisposti dal consumatore solo in ragione dell'energia elettrica prelevate dalla rete esterna.

Questo ha l'effetto che sulla quota di energia elettrica eventualmente prodotta e consumata internamente al sito del cliente nulla sia dovuto al sistema se non in pratica i soli costi fissi di accesso e uso della rete per il fatto che il cliente è comunque connesso alla rete di distribuzione. In linea generale, alle condizioni attuali, questo beneficio si traduce in un valore di circa 7/8 centesimi di euro/KWh che è quasi la metà di una normale bolletta elettrica (parlando ovviamente in termini unitari).

La direttiva Ue del 2018
Quando tutto sembrava risolto, è intervenuta la direttiva europea 2018/2001 a sancire che quanto sopra detto è sicuramente vero per impianti di produzione di potenza fino a 30 kW, ma per impianti di potenza superiore tutto potrebbe essere messo in discussione una volta che la quantità complessiva di impianti in autoproduzione/autoconsumo superi una certa soglia a partire dal 2026.

Per la verità, il precedente vincolo che l'autoconsumo dovesse realizzarsi all'interno di un sito di un cliente limitava la possibilità che gli impianti di produzione condominiali potessero consegnare la loro produzione ai singoli condòmini a titolo di autoconsumo con l'effetto che l'autoconsumo poteva essere effettuato solo in relazione al consumo dei servizi comuni.

L’autoconsumo in condominio
In questo ambito la citata direttiva è intervenuta in senso positivo stabilendo che più autoconsumatori che si trovano nello stesso edificio o condominio possono agire collettivamente alla pari di un singolo autoconsumatore.

Questo però non significa ancora che il condominio possa godere del beneficio tariffario associabile all'autoconsumo: perché la norma della direttiva diventi norma nazionale è necessario che sia recepita in maniera definitiva; infatti, il recepimento anticipato effettuato con la legge 28 febbraio 2020, numero 8, stabilisce che i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente e che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano comunque gli oneri di sistema fatta eccezione per una quota che dovrà essere stabilita dall'autorità (Arera).

Il recepimento della diretta Ue
Come noto, il recepimento anticipato rappresenta un regime di carattere sperimentale e il motivo deve ricercarsi nella disposizione che non consente di cogliere appieno i benefici tariffari connessi all'autoconsumo.

Rimane ovviamente da capire quale sarà il beneficio durante la fase sperimentale sulla base della quantificazione che ne farà l'Autorità per l'energia e quelli che saranno poi i benefici nella fase di regime definitivo a valle del pieno recepimento della direttiva europea (il cui termine è previsto per il 30 giugno 2021).

Se sugli oneri di rete accade quanto detto, una innovazione sensibile la direttiva e il recepimento anticipato l'hanno fatta e cioè quella di introdurre il concetto di “energia condivisa” che è la quota di autoconsumo effettivamente effettuata a livello di collettività condominiale.

Ebbene, appare che questa energia sia oggetto di scambio interno regolato in maniera privata e non più oggetto di acquisto dalla rete: che questo rappresenti un'alternativa più efficiente dall'acquisto dalla rete dipende dalle effettive condizioni di produzione, sicuro è che la nuova modalità di approvvigionamento così stabilita costituisce uno stimolo interessante per i condomini nei confronti di scelte dal punto di vista ambientale sostenibili in materia dei propri consumi (tutte le condizioni valgono infatti se la produzione di energia elettrica è da fonti rinnovabili).

La figura del delegato
Si ricorda che, relativamente alla condivisione dell'energia, la legge stabilisce che i soggetti partecipanti regolino i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa potendo demandare a questo soggetto anche la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso il sistema per l'energia di integrazione e per la gestione di eventuali benefici e/o incentivi che potranno essere definiti. Che questoe soggetto debba essere l'amministratore di condominio non è stabilito esplicitamente, certo è che l'attività in questione potrebbe essere ben gestita a livello di amministrazione condominiale.

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