La comunicazione all’Enea per le schermature solari
La detrazione del 65% sul risparmio energetico (articolo 1, comma 2 , lettera a n. 1 e n.3 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Bilancio 2017, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it) si applica anche per il 2017 in riferimento all’acquisto e la posa in opera di schermature solari (deve trattarsi degli impianti di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311). Anche per le schermature solari è necessaria l'asseverazione dell’intervento, che può essere sostituita dalla certificazione dei produttori (come per gli infissi e le caldaie con potenza inferiore a 100 kW). E non è necessario l’attestato di certificazione energetica (come per i pannelli solari). Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, è sufficiente inviare all’Enea la sola scheda informativa (modello F, Dm 11 marzo 2011). Nell’ipotesi di errore nella compilazione della scheda (se come classe si è indicato "0" invece di "2"), si ritiene che la rettifica non sia necessaria: basterà esibire la certificazione delle schermature in sede di verifica.