Lavori & Tecnologie

Superbonus, la terzietà è un requisito che garantisce committenti e professionisti

È possibile che il tecnico progettista poi asseveri lui stesso, ma non è consigliabile

di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

In attesa delle semplificazioni promesse in tema di superbonus 110%, gli operatori del settore si confrontano sulle procedure di natura documentale da rispettare. Tra i quesiti più ricorrenti troviamo quello riferito alla terzietà dei tecnici abilitati che intervengono in qualità di asseveratori e certificatori.

I riferimenti normativi
Il comma 3 dell'articolo 119 del Dl 34/2020 prevede, per gli interventi di efficientamento energetico, che si debba verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto requisiti del 6 agosto 2020 (cosiddetto decreto Requisiti ecobonus per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020) e, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Quest'ultima condizione deve essere dimostrata mediante l'attestato di prestazione energetica (Ape), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, numero 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il comma 13 del medesimo articolo 119 precisa inoltre che ai fini della detrazione del 110 per cento e dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati trasmettendo all'Enea copia dell'asseverazione. Il contenuto, le modalità di trasmissione dell'asseverazione nonché le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni sono disciplinate dal decreto asseverazioni del 6 agosto 2020.

I compiti del tecnico abilitante
Relativamente a quest'ultima previsione, il tecnico abilitato dichiara che con gli interventi previsti l'edificio consegue il miglioramento richiesto delle classi energetiche secondo i dati di progetto e calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel «decreto requisiti ecobonus» i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica redatti da se medesimo o da altro professionista che ha redatto gli Ape ante e post intervento. Emerge quindi come la norma non ponga nessun vincolo a che il medesimo tecnico-professionista possa redigere l'asseverazione di cui al comma 13 dell'articolo 119 del Dl 34/2020 nonché l'Ape ante e post intervento.

La possibilità che chi progetti, possa asseverare
Considerato poi che gli Ape ante e post intervento possono esser rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non sembrerebbe esserci alcuna preclusione alla sovrapposizione delle citate figure, a condizione che sussista l'iscrizione al collegio o all'ordine professionale e che vi sia l'adeguata copertura assicurativa prescritta al comma 14 dell'articolo 119, Dl 34/2020.

Quanto esposto è confortato dal fatto che anche il Mef, nella pubblicazione delle Faq aggiornate al 24 novembre 2020, nella domanda 18.8 – «Si chiede conferma del principio secondo cui non è richiesta la terzietà tra chi progetta o fa direzione lavori e chi assevera. Tale principio è evidente per quanto riguarda la parte strutturale, ma non è altrettanto dichiarato per la parte energetica», sembrerebbe aver sostituito la risposta originaria con cui richiedeva l'obbligo di terzietà previsto per la firma degli Ape rispetto alla proprietà, ai progettisti e direttori lavori, alle imprese esecutrici dei lavori e ai venditori dei prodotti installati, limitandosi a chiarire che sia l'articolo 119 del decreto Rilancio sia i decreti attuativi non prevedono specifiche limitazioni in tal senso (come per altro anticipato nell'edizione Telefisco Superbonus).

Sovrapposizioni possibili, ma non consigliabili
Stabilito quindi che la terzietà non sembra esser richiesta ai fini della fruizione dei benefici previsti dalla normativa collegata al superbonus, una analisi più approfondita porta comunque a sconsigliare tali sovrapposizioni. Occorre infatti avere a mente che nell'Ape stessa è contenuta una dichiarazione di indipendenza con cui il certificatore, richiamando peraltro gli articoli 359 e 481 del Codice penale e l'articolo 3 del Dpr 75/2013, dichiara l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali o dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possono derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.

E ancora è bene tenere a mente che, ove mai dovesse emergere un profilo di responsabilità per carenze informative o procedurali da parte dell'attestatore o certificatore, la mancanza di terzietà costituirebbe certamente un aggravante facilmente rilevabile dall'assicurazione eventualmente chiamata alla copertura del risarcimento del danno, con ogni relativa conseguenza in capo al professionista e di rimando, in capo al committente i lavori.

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