Lavori & Tecnologie

Prorogati i titoli edilizi in scadenza

di Donato Palombella


Il 25 novembre 2020 l'Assemblea della Camera, dopo aver incassato il via libera della Commissione Affari sociali, ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge S.1970 relativo alla legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 125 del 7 ottobre 2020 contenente "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19". A questo punto occorrerà attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, in fase di conversione, ha inserito nel decreto alcune importanti di novità tra cui la proroga dei titoli edilizi, vediamo di cosa si tratta.

L'emendamento proroga i titoli edilizi
La legge di conversione introduce nel D.L. 125/2020 il seguente punto: «4-bis. … all'articolo 103 del D.L. 18 del 17 marzo 2020,, convertito, con legge 27 del 24 aprile 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";
b) dopo il comma 2-quiquies è inserito il seguente: «2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che non stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.».

Una proroga generalizzata e automatica
Il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) prevede, all'art. 103, la "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" nel cui ambito rientrano anche i titoli edilizi (permesso di costruisce, SCIA ecc). Per comprendere l'importanza del provvedimento in arrivo occorre tener presente che, durante la pandemia, siamo stati raggiunti da una vera e propria raffica di provvedimenti di varia natura, emanati dal Governo centrale, dalle Regioni e dai Comuni, diretti ad arginare gli effetti (anche di natura economica) del contagio. Tali provvedimenti hanno introdotto una serie di proroghe dei titoli edilizi si pensi, per esempio, alla proroga di 90 giorni portata dal D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) o alla proroga nel termine di inizio e fine lavori prevista dal D.L. 76/2020. Sta di fatto che la pandemia continua a mietere delle vittime anche sul piano economico ed è necessario "far ripartire la macchina". Ovviamente gli operatori economici, per effettuare degli investimenti che, soprattutto in questo periodo, sono particolarmente rischiosi, hanno necessità di avere delle certezze; non si può pensare di fare un investimento con la (fondata) preoccupazione che, il giorno dopo, arrivi un nuovo look down che blocca l'economia quando l'investimento è già stato effettuato. Le imprese hanno bisogno di certezze per poter effettuare delle previsioni e programmare gli investimenti necessari a dare nuovamente avvio alla produzione.

Si fa un punto fermo
Sotto questo profilo la legge di conversione del D.L. 125/2020 quantomeno pone un punto fermo: "fino alla cessazione dello stato di emergenza", si può contare su una proroga generalizzata dei titoli edilizi, per cui non avremo la preoccupazione di rispettare i termini di inizio e fine lavori previsti dall'art. 16 del T.U. dell'edilizia.

Ma anche un cono d'ombra
Non è tutto oro quello che luccica e anche i migliori propositi, a volte, portano delle brutte sorprese. In questo caso il punto critico è rappresentato dall'ambito di applicazione della norma. A ben vedere i problemi sono due. In primo luogo, considerando che il territorio nazionale è stato diviso in tre zone (rossa, arancione e gialla), non è chiaro se la proroga si riferisca all'andamento epidemiologico dell'intero Paese ovvero della singola area geografica.
Ulteriore problema è relativo ai progetti approvati e non ancora rilasciati. Poniamo che una impresa abbia presentato un progetto e che esso sia stato approvato. In tal caso l'amministrazione comunica all'interessato che l'iter amministrativo si è concluso favorevolmente assegnando un termine per effettuare una serie di adempimenti tecnico-amministrativi (approvazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco, impianti, atto d'obbligo, vincolo a parcheggio ed autorimessa ecc. ecc. ecc.) e ritirare il titolo edilizio. In questo caso, a rigore, la norma che prevede la sospensione dei termini relativamente ai procedimenti in itinere non dovrebbe trovare applicazione in quanto la procedura amministrativa inizia con la presentazione della domanda e termina con la comunicazione di rigetto o di approvazione. Si ritiene, peraltro, che la proroga dei termini possa essere applicata anche al caso in cui sia intervenuta l'approvazione del progetto e questo non sia stato ancora ritirato. Bisogna tener presente che, vista la pandemia in atto, le imprese ed i professionisti si trovano in enorme difficoltà in tutte le loro consuete attività, ivi compresa la redazione e presentazione degli immancabili adempimenti burocratici. Non avrebbe senso prorogare l'avvio dei lavori e non i termini per gli adempimenti burocratici necessari ad avviare i lavori.

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