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I contatori individuali dell’acqua rientrano tra le spese detraibili al 50 per cento?

Il Recente DLgs n. 73 del 14/07/2020 impone che i contatori di fornitura e i sotto contatori debba no essere leggibili da remoto se installati dopo il 25/10/2020 e comunque che siano tutti leggibili da remoto dal 01/01/2017. Pertanto la sostituzione dei sottocontatori per la misura e la conseguente suddivisione dei costi per l'acqua fredda può rientrare tra le spese detraibili al 50% come messa a norma dell'impianto? Oppure l'installazione di contatori di acqua in telelettura via GPRS posso far parte delle detrazioni al 50% come Building Automation (Bonus casa ENEA BA. Sistemi di termoregolazione e Building Automation) avendo la possibilità di informare oltre al consumo anche su eventuali fenomeni quali perdita di acqua, manomissione del contatore o flusso inverso?

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di Rosario Dolce

La domanda

Il Recente DLgs n. 73 del 14/07/2020 impone che i contatori di fornitura e i sotto contatori debba no essere leggibili da remoto se installati dopo il 25/10/2020 e comunque che siano tutti leggibili da remoto dal 01/01/2017. Pertanto la sostituzione dei sottocontatori per la misura e la conseguente suddivisione dei costi per l'acqua fredda può rientrare tra le spese detraibili al 50% come messa a norma dell'impianto? Oppure l'installazione di contatori di acqua in telelettura via GPRS posso far parte delle detrazioni al 50% come Building Automation (Bonus casa ENEA BA. Sistemi di termoregolazione e Building Automation) avendo la possibilità di informare oltre al consumo anche su eventuali fenomeni quali perdita di acqua, manomissione del contatore o flusso inverso?

A cura di Smart24 Condominio

In base all'articolo 1, comma 88, della legge 208 del 2015 “È agevolabile l'installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali”.Possono accedere ai benefici tutti i contribuenti che: - sostengono le spese di riqualificazione energetica; - possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. Tutti i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito. La misura è destinata a tutti gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano: - “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi; - “residenziali” ; - dotati di “impianto termico”, così come definito dalla faq n. 9D sull'ecobonus. L'entità del beneficio, nel qual caso riconoscibile, è pari al 65% delle spese totali sostenute.

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