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Passaggio di consegne e richiesta dei documenti di dieci anni prima

di Raffaele Cusmai

La domanda

A seguito revoca da amministratore è stato eseguito il passaggio consegne. Dopo due mesi il nuovo amministratore richiede tutte le documentazioni riferite agli ultimi 10 anni avvalendosi dell'art. 1129 comma 8 e della riforma di condominio. Si chiede se e quali documentazioni ha diritto a ricevere, si evidenzia che i rendiconti consuntivi sono sempre stati approvati ad eccezione dell'ultimo anno che è stato sospeso nell'approvazione al momento della revoca del mandato e se è corretto richiedere il pagamento delle copie da trattenere per eventuali controversie future.

A cura di Smart24 Condominio

I rapporti fra l'amministratore e condominio, come chiarito da pacifica e risalente giurisprudenza, sono regolati dal contratto di mandato ex artt. 1703 ss. c.c., in quanto rileva “l'espletamento dell'attività giuridica nell'interesse di un soggetto differente da quello che ne risulta diretto autore”. Il disposto dell'art. 1129, co. 8, c.c., costituisce puntuale declinazione dell'art. 1713 c.c. e, di conseguenza, alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire, tempestivamente e spontaneamente, ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, ai condomini stessi ovvero al nuovo amministratore. Ciò in quanto tutta la documentazione in suo possesso, l'amministratore la detiene unicamente nella sua veste di mandatario ed è di esclusiva pertinenza del condominio. Le Linee Guida pubblicate dall'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio e di Immobili fornisco un elenco non esaustivo dei documenti da consegnarsi al momento del passaggio delle consegne fra gli amministratori, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, troviamo: il libro dei verbali; il Regolamento di condominio; le tabelle millesimali; il codice fiscale; la polizza assicurativa; le scritture contabili e i documenti giustificativi di spesa, afferenti ai precedente 10 anni ex art. 2220 c.c. (cfr. Tribunale Benevento Sent., 09/12/2008); i contratti sottoscritti per conto del condominio; la corrispondenza; i documenti relativi al contenzioso giudiziario. Si esclude, inoltre, l'eventuale pagamento delle copie da trattenere, considerando che tali documenti, come suesposto, sono di esclusiva spettanza del condominio di cui l'amministratore è un mero detentore e si ricorda che, con la cessazione dell'incarico, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), l'amministratore non più in carica sarà considerato come “terzo” ai fini dell'applicazione della normativa privacy. Infine, l'amministratore in carica può agire in giudizio mediante procedura monitoria ex art. 700 c.p.c., senza l'autorizzazione espressa dell'assemblea (art. 1131 c.c.), contro il precedente amministratore, se il comportamento di quest'ultimo, consistente nella mancata consegna della documentazione condominiale, impedisce in concreto l'esercizio della gestione (ex multis Tribunale di Milano, n. 448/2010).

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