Fisco

Comunicazione alle Entrate, non serve correggere se l’invio è stato fatto entro il 19 aprile

Non è opportuno che gli amministratori di condominio modifichino i dati per la precompilata già trasmessi entro il 19 aprile 2022

di Glauco Bisso e Luca De Stefani

Non è opportuno che gli amministratori di condominio modifichino i dati per la precompilata già trasmessi entro la scadenza del 19 aprile 2022, anche se entro il 29 aprile 2022 verrà effettuata la comunicazione dell'opzione di cessione o di sconto in fattura.
Quest'anno, l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione il 730 precompilato relativo al 2021 (oltre che Redditi PF), non entro il termine ordinario del 30 aprile 2022, ma entro il 23 maggio 2022, facendo slittare tutte le chiusure delle dichiarazioni da parte dei contribuenti e dei propri consulenti, oltre che i relativi conguagli, soprattutto quelli a credito, in quanto per quelli a debito basta posticipare l'invio del 730 all'ultima finestra del 30 settembre.
La scadenza dell'invio all'agenzia della Comunicazione per la precompilata dei dati di tutti i bonus edili spettanti per le spese sostenute nel 2021 per i lavori sulle parti comuni dei condomìni (anche se condomìni minimi con amministratore o senza, se è stata effettuata la cessione del credito) è stata prorogata dal 16 marzo 2022 al 7 aprile e poi al 19 aprile 2022.

Si ritiene che, in caso di invio nei termini di questa Comunicazione, non sia necessario effettuare un suo reinoltro con i dati aggiornati con le eventuali successive Comunicazioni all'agenzia delle Entrate delle opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura, che dovranno essere inviate entro il prossimo 29 aprile 2022.

Nel campo 27 della Comunicazione alle Entrate per la precompilata, la spesa agevolata andava attribuita al condòmino al lordo delle eventuali cessioni o «sconti in fattura» (pertanto, anche nel caso in cui quest'ultimo non l'abbia versata al condominio per effetto della cessione del credito al fornitore o lo «sconto in fattura»), ma per evitare che l’agenzia delle Entrate riporti questa spesa detraibile nella dichiarazione precompilata, in caso di sua cessione a terzi o «sconto in fattura», nella voce 29, relativa al “Credito ceduto o contributo mediante sconto”, andava indicata:
• la cessione del credito al fornitore o lo «sconto in fattura» (codice 2 delle specifiche tecniche);
• la cessione del credito “a soggetti diversi dai fornitori” (codice 1).Tutte le Comunicazioni per la precompilata inviate alle Entrate nei termini previsti dalla norma, cioè entro il 19 aprile 2022, però, correttamente non riportano i dati delle eventuali cessioni o sconti in fattura inviati dal 20 al 29 aprile 2022.

La mancata proroga da parte del legislatore dell'invio della comunicazione per la precompilata porta a concludere che si possano lasciare i dati della comunicazione per la precompilata così come sono stati comunicati (entro il 19 aprile 2022), evitando di inviare una nuova Comunicazione oltre il termine di scadenza.

Se il legislatore volesse i dati aggiornati al 29 aprile, invece, dovrebbe prevedere una riapertura o una proroga dei termini per la Comunicazione per la precompilata. Questo adempimento, infatti, se effettuato nei termini e con i dati disponibili a quel momento, non può essere sanzionato per eventi successivi.

Nel caso di omesso invio della precompilata entro il 19 aprile 2022, invece, un suo eventuale invio tardivo dopo il 29 aprile 2022 dovrebbe considerare i dati contenuti nelle comunicazioni delle opzioni spediti dal 20 al 29 aprile 2022, in modo da fornire all'agenzia dati coerenti, previa applicazione, però, della sanzione di 100 euro per ciascuna comunicazione per l'invio tardivo, ridotta nei primi 60 giorni (fino al 18 giugno 2022), ad un terzo (33 euro).

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