Fisco

L’etichetta energetica ostacola il bonus mobili

Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni

di Alessandro Borgoglio

L’articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate, sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (cosiddetto “bonus mobili”).

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 29/E/2013, ha precisato che il bonus mobili è usufruibile solo se sono stati esperiti gli interventi: di manutenzione ordinaria condominiale; di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia su parti comuni o su singole unità immobiliari residenziali; necessari per la ricostruzione e il ripristino dell’immobile dopo eventi calamitosi; di restauro o di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione.

Più recentemente, le Entrate hanno chiarito che spetta il bonus mobili anche in caso di interventi antisismici effettuati con il superbonus, e anche se è stata scelta l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (paragrafo 5.1.7 della circolare 30/E/2020).

La legge di Stabilità 2021 ha prorogato e potenziato il bonus mobili ed elettrodomestici, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, aumentando fino a 16.000 euro l’ammontare massimo delle spese - documentate e sostenute nel 2021 - su cui deve essere calcolata la detrazione del 50% (limite precedente di 10.000 euro).

Dal 1° marzo 2021, però, è stata data attuazione al Regolamento Ue 2017/1369, che prevede un nuovo sistema uniforme di etichettatura energetica suddiviso in sette classi, da quella più performante “A” a quella meno efficiente “G”. La nuova etichettatura fa data dal 1° marzo 2021 per lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, frigoriferi e freezer (incluse cantinette per il vino), display elettronici (incluse TV) e frigoriferi commerciali; a seguire gli altri prodotti elettrici. Le nuove etichette riporteranno altri dati utili e un nuovo codice QR che rimanderà a dati on-line aggiuntivi.

La modifica dell’etichetta energetica si è resa necessaria per scalare il vecchio sistema ormai saturo di prodotti altamente efficienti con caratteristiche superiori alla classe “A”, tanto che per i più recenti si è dovuto continuare ad aggiungere dei “+”, arrivando sino alla classe “A+++”, cosa che stava ingenerando confusione nei consumatori. Il nuovo sistema, invece, nel prevedere le classi da “A” a “G”, inizialmente non avrà prodotti di classe “A” e, per alcune tipologie, neppure di classe “B”, per evitare che si saturino di nuovo in tempi brevi. Questo però comporta che i prodotti etichettati dal 1° marzo 2021 rischiano di non poter fruire del bonus, perché la legge prevede espressamente che sono agevolabili soltanto i grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, ma che, appunto, per quanto detto al momento non esistono in base al nuovo sistema.

Finché non interverrà il legislatore, non ci sono molte soluzione, non esistendo una scala ufficiale di conversione delle classi tra nuovo e vecchio sistema di etichettatura. Pertanto, o si ricorre all’acquisto di elettrodomestici non proprio recenti, con vecchia etichetta energetica almeno di classe A+ o A per i forni, oppure il rischio è di vedersi disconosciuto il bonus in sede di controllo.

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