Fisco

Bonus facciate e cessione del credito, gli oneri finanziari possono essere inseriti nella fattura?

La ditta appaltrice di lavori che beneficiano del bonus facciata 90% ha accettato di essere pagata mediante sconto in fattura: applicherà uno sconto del 90%, in cambio della cessione del credito del 90% da parte di condomini. Questo “scambio alla pari” credito - sconto (che l’impresa recupererà in 10 anni) verosilmente fa ritenere che l’impresa abbia occultato nella propria offerta anche gli oneri finanziari, che non sono detraibili. Nutro forti dubbi circa la correttezza di questo scambio alla pari. Cosa ne pensate e come cautelare i condomini in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate?

di Rosario Dolce

A cura di Smart24 Condominio

L’art. 121 d.l. Rilancio specifica che coloro i quali sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per vari interventi su edifici, tra i quali il bonus facciate, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà è di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»Lo sconto consente all’impresa, verificatisi i requisiti per l’accesso al beneficio (termine dei lavori) di sfruttare quel contributo erogato sotto forma di riduzione del corrispettivo quale credito d’imposta.

La cessione del credito, invece, prevede comunque l’integrale esborso delle somme da parte dei condòmini che, terminati i lavori e quindi maturato il diritto a godere della detrazione, potranno cederla ad un terzo, per ipotesi anche semplicemente un parente (solitamente un istituto di credito) cosicché sia questo a fruirne sotto forma di credito d’imposta.Come recita l’art. 121 succitato, il cessionario, divenuto titolare del credito, può successivamente cederlo ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Alla luce del quesito posto, credo che se l'impresa cede a sua volta il credito a istituti di credito o altri intermediari finanziari, avrà un vantaggio immediato nel recupero della somma “scontata”, anche se al netto degli oneri finanziari; qualora non ceda il credito recupererà nei successivi 10 anni la somma come credito d'imposta da scalare dai pagamenti che dovrà effettuare (questa seconda scelta non è comunque molto usata).

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