Fisco

Cessione del credito, modificato il software

di Giorgio Gavelli

Nuova versione aggiornata del software di compilazione e di quello di controllo per l’invio della comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Con la versione 1.0.3 rilasciata ieri viene consentita l’indicazione delle rate residue di detrazione spettante non ancora utilizzate relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020.

Si ricorda che in base all’articolo 121, comma 3 del Dl n. 34/2020 i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione della detrazione sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. La circolare n. 24/E/2020 ha precisato che, in tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi relative al 2021 e 2021, e di cedere il credito corrispondente alle restanti quote. Si tratta di una opportunità fruibile in ipotesi di cessione del credito e, in caso di sconto in fattura, solo per la quota di corrispettivo agevolato che non ha fruito dello sconto.

In sostanza, con la nuova versione del software è possibile per i contribuenti che hanno optato per la detrazione in dichiarazione della prima quota di bonus relativa al 2020 cedere a terzi le quote residue, comunicandolo alle Entrate con il modello di comunicazione da inviarsi entro il 16 marzo 2022. Ricordiamo, infatti, che a regime la comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Secondo le istruzioni al modello approvate con provvedimento dell’8 agosto 2020, se il beneficiario effettua l’opzione per la cessione del credito con riferimento alle rate di detrazione residue non fruite deve indicare, in alternativa all’importo complessivo del credito ceduto, l’ammontare del credito ceduto corrispondente alle rate residue e il numero di rate non fruite.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite per un intervento effettuato sulle parti comuni condominiali è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità in caso di superbonus, oppure, negli altri casi, dal singolo condòmino.

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