Fisco

Superbonus, detrazione anche per lavori «a cavallo» non comunicati

Il bonus spetta sulle spese per interventi iniziati dopo il 5 ottobre 2020 e non ancora ultimati né resi noti all’Enea

di Luca De Stefani

Via libera alla detrazione nel modello Redditi 2021 o 730/2021, relativi al 2020, per i pagamenti effettuati nel 2020 per l’ecobonus o il super ecobonus al 110%, anche se i lavori non sono ancora ultimati e non è stata inviata la comunicazione all’Enea, scadente entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo.

Questa possibilità non sarebbe scontata per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, in quanto il nuovo decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020, applicabile allecobonus o al super ecobonus, non prevede alcuna norma particolare per i pagamenti effettuati nel 2020, per lavori ancora da terminare e in assenza di comunicazione all’Enea, a differenza di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 quater, decreto del Mef del 19 febbraio 2007, applicabile per i lavori dell’ecobonus (anche al 110%) iniziati prima del 6 ottobre 2020. Per gli interventi iniziati dopo il 5 ottobre 2020, infatti, la possibilità di applicare il principio di cassa, a prescindere da asseverazioni e Comunicazione all’Enea, è contenuto nella Faq Enea 3.E, ex 28, del 25 gennaio 2021.

Lavori prima del 6 ottobre 2020

Per i lavori dell’ecobonus iniziati prima del 6 ottobre 2020 (anche al 110% con spese sostenute dal 1° luglio 2020) è la norma a prevedere che il contribuente possa «usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati» (articolo 4, comma 1 quater, Dm Mef del 19 febbraio 2007).

Quind la detrazione fiscale per le spese già sostenute può essere utilizzata, anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non è stato ancora completato l’iter procedurale con la comunicazione all’Enea ( risoluzione 11 luglio 2008, 295/E ).

Lavori dal 6 ottobre 2020

Questa regola vale anche per i lavori dell’ecobonus (anche se al 110%) iniziati dopo il 5 ottobre 2020, ma non in base al nuovo decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020, il quale ha sostituito i decreti del Mef del 19 febbraio 2007 e del Mise 11 marzo 2008, senza prevedere alcuna disciplina per i lavori a cavallo d’anno. Solo per la Faq Enea 3.E , ex 28, del 25 gennaio 2021, infatti, per queste detrazioni fiscali «vige il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo», indipendentemente dall’invio all’Enea della Comunicazione, che è necessaria entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Scelta e non obbligo

Questa è una scelta e non un obbligo, in quanto la detrazione delle spese dello scorso anno può iniziare anche nel modello Redditi 2022 o 730/2022, relativi al 2021, assieme alle altre spese sostenute nel 2021, se la fine dei lavori avviene nel 2021. Invece, se i lavori dell’ecobonus (anche al 110%) sono terminati nel 2020, la detrazione dei pagamenti del 2020 deve iniziare nella dichiarazione relativa all’anno di pagamento, se si applica il classico criterio di cassa dei soggetti Irpef.

Cessione o sconto in fattura

In caso di opzione per la cessione a terzi o lo «sconto in fattura», anche tramite Sal, dei crediti per bonus edilizi (dal 110% in giù) non è sufficiente il sostenimento delle spese ma serve che queste siano accertate, cioè riguardino lavori già effettuati per l’eventuale quota indicata nel Sal, e che si concluda l’iter con le eventuali asseverazioni e comunicazioni all’Enea o al Comune.

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