Superbonus/1 - L’uso promiscuo non vale per coniugi e conviventi senza partita Iva
La riduzione dovrebbe riguardare il titolare della partita Iva ma non, per esempio, il coniuge comproprietario (privo di partita Iva) o il familiare convivente, per la quota di spese da questi ultimi soggetti sostenuta, che non dovrebbe essere ridotta
Per gli immobili ad uso promiscuo, in cui l’utilizzo come abitazione privata si combina a quello aziendale o professionale, il superbonus, come le altre detrazioni sui lavori edilizi, spetta, secondo l’Agenzia delle Entrate, nella misura del 50%: si vedano in questo senso le risposta a interpello n. 570 del 9 dicembre 2020 e n. 65 del 28 gennaio scorso . Tale interpretazione andrebbe però rivista con riferimento alle attività occasionali.
Bed & Breakfast
Non è questo il caso dell’ interpello 570/2020 , in quanto il proponente era un privato che possiede un immobile in cui una società in nome collettivo esercita attività di bed & breakfast con partita Iva. Situazioni assimilabili sono quelle del professionista che utilizza l’immobile a uso promiscuo in base all’articolo 54, comma 3, del Tuir o dell’agente di commercio che utilizza una parte dell’abitazione come l’ufficio (articolo 64, comma 2, del Tuir.
In questi ultimi casi il proprietario (o utilizzatore) dell’immobile è dotato di partita Iva e se matura detrazioni incompatibili con lo “status” di imprenditore o professionista (bonus ristrutturazione e superbonus), l’agevolazione è ridotta al 50%, in considerazione dell’utilizzo anche privato dell’unità immobiliare (articolo 16-bis, comma 5, del Tuir). Peraltro, la riduzionedovrebbe riguardare il titolare della partita Iva, ma non, per esempio, il coniuge comproprietario (privo di partita Iva) o il familiare convivente, per la quota di spese da questi ultimi soggetti sostenuta, che non dovrebbe essere ridotta.
Attività occasionali
Più complessi sono i casi degli immobili utilizzati per attività svolte occasionalmente, sia d’impresa che di lavoro autonomo (lettere i e l del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir), come nel caso del bed & breakfast della risposta n. 65/2021 .
In questi casi la posizione delle Entrate, volta a riconoscere il limite del 50% dovrebbe essere rivista, con riferimento a tutte le detrazioni. Essa nasce da un precedente ( risoluzione n. 18/E/2008 ) avente ad oggetto interventi di ristrutturazione edilizia su un B&B. Ma se l’attività è svolta occasionalmente (in assenza di partita Iva) perché differenziare questi immobili da quelli in cui si abita e, occasionalmente, si affitta o si concede in comodato a terzi una stanza? Il comma 5 dell’articolo 16-bis, che stabilisce la detrazione ridotta al 50% per le spese sostenute su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte, professione o dell’attività commerciale, sembra infatti riferirsi, a nostro avviso, a un esercizio abituale non occasionale. Trattare allo stesso modo chi ha partita Iva e chi ne è (legittimamente) privo, e differenziare quest’ultimo dal contribuente “privato” non sembra coerente né sistematico.
Bonus mobili, non basta il preliminare registrato
di Alessandro Borgoglio