Fisco

La funzione del fondo speciale in caso di cessione del credito fiscale

Sarebbe opportuno contrattualizzare con il fornitore la cessione esonerando l’amministratore dall'obbligo di riscuotere prima gli importi detraibili oggetto della stessa

di Michele Orefice

La costituzione del fondo speciale, per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici condominiali, nel caso di cessione del credito all'impresa appaltatrice, non assolve alla sua funzione di accantonamento delle somme da destinare alle spese “detraibili” deliberate dall'assemblea. In ragione di tale cessione il condomino cedente, anziché pagare al condominio gli importi “detraibili” preventivati a suo carico e recuperare, poi, il denaro sotto forma di detrazione fiscale pluriennale, può usufruire direttamente del suo credito di imposta, calcolato in base ai millesimi, in cambio di uno sconto in fattura di pari importo riconosciuto dall'impresa al condominio.

Le spese detraibili
Al riguardo, è stata l'agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 84/E del 5 dicembre 2018, a stabilire che «il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile». Pertanto, nel caso di specie, la funzione del fondo speciale, di cui all'articolo 1135 comma 1 numero 4 del Codice civile, con riferimento alle spese “detraibili” dovute dai cedenti, non può dirsi che sia quella di consentire all'amministratore di incassare le somme necessarie al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

Piuttosto, il fondo speciale preventivato, pro quota millesimale, per i lavori ammessi ai bonus fiscali, soprattutto nel caso in cui tutti gli aventi diritto dovessero optare per la cessione delle detrazioni al 100%, potrebbe rappresentare un promemoria riepilogativo degli importi detraibili ceduti all'impresa appaltatrice, da consuntivare e comunicare telematicamente alle Entrate, a cura dell'amministratore. Per effettuare la cessione del credito i condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi (di riqualificazione energetica), devono comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e la accettazione della cessione (provvedimento Entrate 108577 del 08 giugno 2017 - Adempimenti per la cessione del credito 4.1).

La riscossione delle spese approvate con il fondo speciale
In mancanza di tale comunicazione, è ovvio che l'amministratore sarà tenuto ad esigere dal condomino promittente cedente il pagamento della quota “detraibile”, già preventivata a suo carico, con il fondo speciale, per bonificarla all'impresa esecutrice dei lavori “agevolabili”. In proposito si osserva che, nessuna norma condominiale prescrive all'amministratore di dover attendere il termine del 31 dicembre, per riscuotere le spese approvate con il fondo speciale, che l'assemblea ha l'obbligo di costituire di importo pari all'ammontare dei lavori ed in relazione ai singoli pagamenti dovuti.

Né, tantomeno, la comunicazione dell'utilizzo della cessione del credito, da parte dei condòmini interessati, può di per sé annullare il potere-dovere dell'amministratore di procedere nei loro confronti, per riscuotere gli importi “detraibili” preventivati in relazione al fondo speciale. Inoltre, la delibera con la quale i condòmini dichiarano di voler usufruire dello sconto in fattura ha soltanto valenza programmatica, riferendosi ad aspetti fiscali individuali, che esulano dal potere deliberativo dell'assemblea e dagli obblighi dell'amministratore.

In tal senso è noto che l'amministratore ha l'obbligo di procedere a riscuotere i contributi condominiali, ai sensi degli articoli 1129-1130 del Codice civile e 63 delle disposizioni attuative del Codice civile. Sotto tale profilo è legittima la riscossione dei contributi condominiali, da parte dell'amministratore, in base al riparto preventivo di spese approvato dall'assemblea (Cassazione 18660/2012). Per esempio, nel caso del fondo speciale, un riparto spese preventivo approvato a gennaio, con rate a breve scadenza, di fatto legittima l'amministratore a riscuotere i contributi entro le date di scadenza delle stesse rate, senza alcun obbligo di attendere la comunicazione dell'intervenuta cessione, che potrebbe pervenire a fine anno.

L’esonero deve essere esplicito
In proposito, soltanto una delibera dell'assemblea di condominio potrebbe esonerare l'amministratore dall'obbligo di agire per la riscossione delle somme dovute dai condòmini, così come previsto dall'articolo 1129 comma 9 del Codice civile, sebbene il legislatore non abbia previsto con quale maggioranza potrebbe essere approvato un simile esonero. In definitiva sarebbe opportuno contrattualizzare con il fornitore la cessione del credito, per le spese di ristrutturazioni edilizie agevolabili, con tanto di sottoscrizione dei singoli condòmini cedenti e dell'impresa cessionaria, quale accettazione formale della procedura di cessione e sconto, da parte degli interessati, dandone atto nella delibera di approvazione del fondo speciale, che deve altresì esonerare espressamente l'amministratore dall'obbligo di riscuotere preventivamente gli importi detraibili oggetto di cessione.

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