Fisco

Il contributo per edifici terremotati blocca il sismabonus per demolizione e ricostruzione

Qualunque abuso edilizio è ostativo a benefici fiscali e contributi pubblici, ameno che non si tratti di violazioni che non superano il 2% delle misure previste dal titolo abilitativo

di Saverio Fossati, e Giuseppe Latour

Niente sismabonus per edifici terremotati che hanno già ricevuto contributi pubblici. A fornire questo chiarimento, che non mette a nudo uno dei tanti problemi derivanti da intrecci normativi e che può avere effetti pesanti sull’avvio dei lavori al 110% è la Dre Basilicata, con la risposta all’interpello 918-107/2020.

La situazione illustrata dal contribuente è quella di un edificio (con una parte per la quale pende una richiesta di condono edilizio) che si trova in zona sismica 1 con cinque unità immobiliari, da demolire totalmente (anche la parte con la pratica di condono in corso) e ricostruire sotto forma di cinque villette. L’edificio ha subito danni per il sisma del 1980 e ha ricevuti dei contributi. Per la parte in attesa di condono il contribuente si dice disposto a uno “scorporo”, considerandola separata dal resto ai fini del 110%.

Effetto contributi

L’agenzia delle Enrate, nella sua risposta, ha però preliminarmente chiarito che l’edificio aveva già beneficiato dei contributi per la ricostruzione (legge 219/81) e «Tale circostanza non consente di accedere al Superbonus poiché in contrasto con l'art. 1, comma 3, della Legge dell'11/12/2016 n. 232 (...) a norma del quale “Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies,del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (...), non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”». E dato che, spiega l’agenzia, i contributi previsti dalla legge 219/80 ricadono esattamente in questo caso, non spetta il superbonus. Questo chiarimento ha portato alla luce un problema serio: di fatto, in tutte le aree terremotate, tutti hanno ricevuto un contributo, magari minimo, per tenere in piedi la casa. E ora che vorrebbero finalmente abbatterla, seguendo lo spirito del Dl 34/2020, per loro il super sismabonus non vale. Occorre una modifica normativa o almeno un’interpretazione estensiva dell’Agenzia, altrimenti il sismabonus rischia il flop.

Stop agli abusi

Ma non è tutto: anche il condono edilizio pendente è un ostacolo, perché l’abuso è stata commesso in deroga alla fascia di rispetto ferroviaria e l’articolo 49 del Dpr 753/80, che è sovraordinato ai piani regolatori, rappresenta sì un vincolo d’inedificabilità relativa ma occorre comunque il parere positivo degli uffici compartimentali di Rfi: senza quello il Comune non potrà concludere positivamente la pratica del condono.

A questo punto le Entrate, citando il famigerato articolo 49 del Dpr 380/2001, ricordano che qualunque abuso edilizio è ostativo a benefici fiscali e contributi pubblici, ameno che non si tratti (articolo 10, comma 1, lettera p) del Dl 76/2020) di violazioni che non superano il 2% delle misure previste dal titolo abilitativo. Quindi, conclude l’Agenzia, «le unità immobiliari, o parti comuni di unità immobiliari, non in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio, ferma restando la tolleranza del 2 per cento prevista dal citato art. 34-bis, non potranno godere di alcuna detrazione fiscale (quindi anche del superbonus). Nel caso di specie, la costruzione realizzata priva di titolo che eccede il limite del 2% rispetto alla volumetria alla luce del suddetto art. 49 del D.P.R. n. 380 del 2001, non potrà godere di alcuna detrazione fiscale».

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