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Superbonus, per le due classi energetiche si sommano ai lavori trainanti solo gli infissi che servono

Per il raggiungimento del salto delle due classi energetiche, lì dove la realizzazione del solo intervento trainante nelle parti comuni del condominio non sia sufficiente a soddisfare il requisito richiesto, è possibile sommare la sostituzione degli infissi soltanto di alcuni singoli appartamenti facenti parte dell'intero edificio condominiale o è necessario che si sostituiscano in tutte le unità?

di Rosario Dolce

La domanda

Per il raggiungimento del salto delle due classi energetiche, lì dove la realizzazione del solo intervento trainante nelle parti comuni del condominio non sia sufficiente a soddisfare il requisito richiesto, è possibile sommare la sostituzione degli infissi soltanto di alcuni singoli appartamenti facenti parte dell'intero edificio condominiale o è necessario che si sostituiscano in tutte le unità?

Nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se il predetto intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che - per l'edificio oggetto di intervento - siano rispettati i requisiti dell'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico.

Il doppio passaggio di classe è da verificare, poi, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post, intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi (cfr, decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, norma UNI TS 11300,.Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020).

Allo stesso modo, nel caso di sostituzione di un impianto centralizzato che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i condomìni di un supercondominio, il doppio passaggio di classe andrà verificato con riferimento, rispettivamente, all'intero condominio o al supercondominio.

Inoltre, qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell'impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, potranno accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all'interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi.

Anche in tale caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al Superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositi A.P.E. convenzionali. ante e post, intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventiResta inteso che la possibilità di fruire del Superbonus per eventuali interventi trainati realizzati sulle singole unità immobiliari, è riservata ai soli condòmini che possiedono le unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto dell'intervento.

Quindi, a fronte delle considerazioni sopra riportate (per il cui approfondimento si rimanda alla circolare 30E dell'Agenzia delle Entrate), ove il doppio salto di classe sia raggiungibile solamente accoppiando all'intervento sulle parti comuni anche quello all'interno della proprietà di tutti o alcuni condòmini - là dove tale circostanza sia apprezzabile in seno ad una apposita relazione tecnica (asseverata) - per accedere al superbonus occorrerà preliminarmente acquisire il consenso dagli stessi condòmini interessati dalle opere di cui trattasi, al fine di legittimarne l'esecuzione.

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