Fisco

Iva al 10% sul risparmio energetico qualificabile come ristrutturazione edilizia

Per inquadrare correttamente i lavori è opportuno verificare il titolo abilitativo rilasciato dal Comune

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Gli interventi di riqualificazione energetica sono soggetti ad aliquota Iva del 10% se sotto il profilo edilizio sono qualificabili come ristrutturazioni edilizie. Nel caso di errato inquadramento dell'intervento e, quindi, di errata applicazione dell'Iva, le sanzioni sono a carico del fornitore, anche qualora l'aliquota applicata sia stata “richiesta” dal committente. È questa la sintesi della risposta a interpello 604/2020 dell'agenzia delle Entrate .

La vicenda
Il quesito veniva posto da una società parte di un'Ati (Associazione temporanea di imprese) che aveva partecipato ad una gara d'appalto (aggiudicandosela) per la realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica degli edifici di un complesso universitario. Il dubbio riguardava la corretta aliquota Iva da applicare, atteso che per le operazioni di riqualificazione energetica non è prevista una particolare disposizione in merito. In particolare, l'istante chiedeva se potesse applicarsi l'aliquota agevolata del 10% prevista, per alcuni interventi edilizi, dal Dpr 633/1972, Tabella A, parte III, numero 127-quaterdecies.

La precisazione delle Entrate
Nella risposta, l'Agenzia afferma che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, sono assoggettate ad Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare ancorché siamo comprensivi di lavori per il risparmio energetico. Di conseguenza per individuare la corretta aliquota dell'Iva, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio.Ciò che più è importante, quindi, è la corretta definizione degli interventi edilizi che si pongono in essere; infatti, l'Iva in misura pari al 10%, a norma del punto 127-quarerdecies, spetta solo con riferimento alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso (ipotesi non applicabile al caso in esame, visto che i lavori venivano effettuati su un'università) e alla realizzazione degli interventi di recupero in base all'articolo 31 della legge 457/1978, esclusi quelli di manutenzione (sia ordinaria, sia straordinaria).

Nell'interpello, la società affermava di essere in possesso di una dichiarazione dell'Università committente la quale dichiarava che i lavori consistevano in una ristrutturazione edilizia, di conseguenza, l'aliquota applicabile era quella del 10%. Tuttavia, ricorda l'ufficio, per inquadrare correttamente i lavori, è opportuno verificare il titolo abilitativo rilasciato dal Comune.Per quanto riguarda, infine, le sanzioni applicabili nel caso di errata applicazione dell'Iva, l'Agenzia ricorda che l'onere di qualificare la prestazione oggetto di fatturazione grava sul fornitore, indipendentemente dalle indicazioni fornite dal committente. La circostanza riferita dall'istante secondo cui il committente “insisteva” per l'applicazione dell'aliquota agevolata non è sufficiente per attribuire a quest'ultimo la responsabilità dell'errore.

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