Fisco

Schermature solari con aliquota al 10%

di Giampaolo Giuliani

I frangisole o le tende oscuranti a rullo per esterni, che rientrano nella macrocategoria delle schermature solari, possono fruire dell’aliquota Iva ridotta del 10% quando sono utilizzati negli interventi di recupero edilizio. Lo ha affermato l’agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 10 del 2 ottobre scorso, rispondendo a un interpello promosso da un’associazione di categoria.

Si tratta di una presa di posizione importante, poiché fino a oggi – ai fini della disciplina Iva – non c’era la certezza che tali prodotti tecnici, applicabili in modo solidale con l’involucro edilizio, potessero differenziarsi dalle tende a protezione di superfici vetrate che, invece, vanno classificate tra gli elementi di arredo.

L’Agenzia ha fatto propria la tesi dell’associazione interpellante, secondo cui l’evoluzione tecnologica dei materiali e le nuove modalità costruttive degli edifici, hanno comportato una maggiore assimilazione tra i sistemi di schermatura solare e quelli oscuranti tradizionali. L’immediata conseguenza di questo riconoscimento è, appunto, l’accesso all’aliquota del 10% negli interventi di recupero.

Calcoli incrociati

Le Entrate affermano, inoltre, che le schermature solari, quando presentano le medesime caratteristiche dei sistemi oscuranti, delle tapparelle, degli scuri e delle veneziane (tutti beni richiamati nella circolare 15/E/2018), sono caratterizzate da una propria autonomia funzionale rispetto al manufatto principale, «ad eccezione delle ipotesi in cui detti beni siano integrati negli infissi». In quest’ultimo caso, i sistemi oscuranti concorrono alla determinazione del valore dell’infisso e ne seguono la sorte ai fini Iva.

A riguardo, va ricordato che, se gli infissi sono impiegati in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota del 10% solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione al netto del valore degli infissi, e alla imprescindibile condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

Gli infissi rientrano, infatti, tra i cosiddetti beni di valore significativo, che sono puntualmente richiamati dal Dm 29 dicembre 1999.

Ipotizziamo un intervento di sostituzione. Se, ad esempio, il nuovo infisso costa 800 euro e la sua installazione ne costa 1.000, l’aliquota del 10% si applica su 400 euro, così calcolati: 1.000–800 = 200, a cui si aggiunge la stessa cifra di 200 applicata sul valore dell’infisso.

Maggiore convenienza

Dunque, il bene significativo resta soggetto interamente all’aliquota del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione (che nel nostro esempio sarebbe pari a 500 euro).

Pertanto, avere la possibilità – come indicato nella risposta delle Entrate – di scorporare dall’infisso il valore della schermatura solare (quando questa non è integrata nell’infisso) consente di abbassare il valore dell’infisso stesso e di fruire maggiormente dell’aliquota ridotta.

Nella consulenza giuridica del 2 ottobre, peraltro, si parla soltanto di interventi di recupero, ma è chiaro che questi prodotti – essendo stata riconosciuta una loro autonomia funzionale – possono essere considerati a tutti gli effetti dei beni diversi dalle materie prime e semilavorate. Quindi, al pari degli altri “beni finiti”, possono fruire dell’aliquota del 4 o del 10%, quando sono utilizzati anche nelle costruzioni di edifici agevolati, così come previsto alla voce 24 della Tabella A, parte II, e alla voce 127-sexies della Tabella A, parte III, entrambe allegate al Dpr 633/1972.

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