Fisco

Superbonus/1: sconto in fattura o cessione del credito da subito, invio al Fisco dal 15 ottobre

Con il provvedimento attuativo del Dl 34/2020 approvati le regole e il modello con cui i contribuenti che beneficiano del 110% dovranno comunicare al Fisco la scelta tra uno sconto in fattura da parte delle imprese o la cessione del credito a terzi

di Marco Mobili

A fissare i tempi per l’avvio della nuova procedura di “monetizzazione” delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, efficienza energetica, rischio sismico, rifacimento delle facciate , impianti fotovoltaici, colonnine , tra cui il superbonus del 110%, è stato il direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Con il provvedimento attuativo del decreto rilancio , Ruffini ha approvato le regole e il modello con cui i contribuenti che beneficiano delle agevolazioni edilizie dovranno comunicare al Fisco la scelta tra uno sconto in fattura da parte delle imprese che eseguono gli interventi o la cessione del credito a terzi, istituti finanziari inclusi.

La data del 15 ottobre non preclude in alcun modo l’avvio degli interventi né tanto meno la possibilità di accordarsi con le imprese o con terzi per lo sconto o la cessione del bonus. La data di metà ottobre è stata fissata per consentire a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione finanziaria , di realizzare la piattaforma digital e necessaria per la corretta gestione dei bonus edilizi e delle loro possibili cessioni.

L’invio della scelta
La comunicazione per l’esercizio dell’opzione dunque potrà essere inviata a partire dal 15 ottobre 2020 esclusivamente in via telematica. Per l’invio c’è comunque tempo. La comunicazione, infatti, potrà essere inoltrata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Nel caso poi l’opzione dovesse riguardare la cessione a terzi del credito per parti residue non utilizzate delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (che comunque è poi irrevocabile) il termine per l’invio è fissato nel 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

La comunicazione potrà essere inviata in formato digitale, anche con l’aiuto di un intermediario, dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall'amministratore di condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici. Per i lavori di efficientamento energetico (cappotto termico, sostituzione di caldaie, pannelli fotovoltaici ecc.) o per quelli per ridurre il rischio sismico che danno diritto al superbonus del 110% la comunicazione dovrà essere trasmessa all’Agenzia esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore di condominio (con l’aiuto anche di un intermediario). Per gli interventi di riqualificazione energetica legati al 110% la comunicazione dovrà essere inviata a decorrere dal quinto giorno successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione . Per annullare l’ozione il contribuente avrà comunque tempo fino al quinto giorno successivo a quello di invio. Entro lo stesso termine potrà essere comunque inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.

Quando si sceglie
L’esercizio dell’opzione tra sconto in fattura o cessione dell’agevolazione , oltre che rate residue non utilizzate dal contribuente, può essere esercitato in relazione a ciascun stato di avanzamento lavori. Per gli interventi che danno diritto al 110% gli stati di avanzamento, spiega il provvedimento firmato ieri da Ruffini, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dello stesso intervento.

Il percorso
La scelta sulle detrazioni al 110% deve rispettare un percorso ben preciso. Per i lavori di effecientamento energetico, infatti, saranno i tecnici abilitati ad asseverare, anche in fase di stato di avanzamento lavori, il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione ai lavori agevolati. La copia dell’ asseverazione dovrà essere inviata in via telematica all’Enea secondo le regole indicate nel decreto del Mise del 3 agosto. L’asseverazione, questa volta rilasciata dai professioni incaricati della progettazione strutturale degli edifici, sarà necessaria anche per la riduzione dei rischi sismici degli immobili. Agli stessi professionisti spetterà il compito anche di attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati.

Ma come spiega il provvedimento e indicato nell’ apposita sezione del modello allegato per la validità dell’opzione occorre ottenere il visto di conformità da un professionista abilitato o da un Caf.

Il visto dovrà infatti attestare la validità dei dati relativi alla documentazione che attesta l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il caf o il professionista con il loro visto di conformità, inoltre dovranno verificare il rilascio delle asseverazioni e attestazioni da parte dei professionisti incaricati . I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. Attenzione la quota di credito non utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non potrà essere utilizzata per gli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta. Nel caso in cui il Fisco accerti la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l'Agenzia procederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari dell a detrazione. Con la possibilità, in presenza di concorso nella violazione, di contestare anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi

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