Fisco

Dalle Entrate, la «grid map» della cessione del credito

di Glauco Bisso

Riconciliare le cessioni del credito, effettuate sia dai proprietari individuali che dai condòmini per il tramite dell'amministratore del condominio, con le posizioni fiscali degli acquirenti la cessione, i cosiddetti “cessionari”, è ora possibile.

Dopo il collegamento con le normali credenziali di accesso, login e password, basta seguire i link “ La mia scrivania / Servizi per / Comunicare” e poi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

Avvertenza importante
Le operazioni indicate tramite la sezione ora on line, non costituiscono le transazioni e gli atti di cessione dei crediti intervenute. Sono solo “conferme delle cessioni già avvenute e degli sconti già praticati, affinché tali operazioni siano efficaci nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – dicono le istruzioni pubblicate - e i crediti possano essere utilizzati dal fornitore/cessionario in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti.”

La compilazione è però indispensabile perché se non si conferma lo sconto o non si accetta il credito, le compensazioni in F24 o le ulteriori cessioni non possono essere effettuate. Se poi il cessionario ritiene di non essere il corretto destinatario del credito, può rifiutarlo e in questo modo il cedente tornerà nella possibilità di correggere, verso il cessionario corretto, il credito ceduto.

Massima attenzione perché l'accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili. Nelle schede a video é anche indicato quando i crediti non possono essere oggetto di una seconda cessione ma solo compensati.

E ad accettazione avvenuto, gli effetti dei campi compilati sono immediatamente visibili sia per il cedente e per il cessionario.

Le funzioni disponibili
Sono quattro: Monitoraggio crediti, Cessione crediti, Accettazione crediti/sconti, Lista movimenti.

In “monitoraggio crediti”: il riepilogo, per tipo di credito e anno di riferimento, dei crediti ricevuti direttamente da privati o per il tramite della comunicazione dei dati trasmessi dagli amministratori di condominio, distinti “in attesa di accettazione”, “accettati” e “rifiutati” da parte del cessionario; l'elenco dei crediti ceduti (ossia che il cessionario ha ceduto ad altri soggetti) con l'evidenza se i cessionari hanno accettato o meno la cessione; quello dei crediti ricevuti, utilizzati dallo stesso cessionario in compensazione tramite F24, oppure contenuti in modelli F24 prenotati per l'elaborazione a scadenza; e infine la lista dei crediti residui da utilizzare in compensazione tramite modello F24 o per la seconda cessione.

In “Cessione crediti”: Sono visibili i crediti ricevuti (per i quali è stata accettata la cessione), che quindi possono essere ulteriormente ceduti. Per i crediti qualificati come “cedibili una sola volta”, può essere comunicata una sola cessione e quindi l'ulteriore cessionario indicato non potrà a sua volta cedere i crediti a terzi, ma utilizzarli esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Per ogni riga, spuntando la relativa casella, è possibile indicare l'importo del credito ceduto (che viene precompilato con l'importo massimo del credito cedibile, ma può anche essere indicato in misura inferiore) e il codice fiscale del cessionario; la procedura verifica che il codice fiscale indicato sia esistente e – in caso contrario – non permetterà di proseguire. Nella colonna “Note” viene indicato se il codice fiscale è valido.

In “Accettazione crediti /sconti”: contiene la lista dei crediti recepiti dal cessionario e le comunicazioni in cui risulta come fornitore che ha praticato gli sconti, con l'indicazione del tipo di credito, dell'anno di riferimento, del soggetto cedente e dell'importo del credito ricevuto. Secondo le istruzioni, scaricabili facendo click qui .

«L'utente può accettare o rifiutare i crediti ricevuti. I crediti accettati sono visibili anche sul cassetto fiscale del cessionario e potranno essere utilizzati, fin da subito, in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo e l'anno di riferimento (se uguale o inferiore all'anno corrente); se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, il cessionario potrà utilizzarli in compensazione a decorrere dal 1° gennaio di tali annualità.

a quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell'anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l'anno originario di fruibilità».

In “lista movimenti”: Si inserisce l periodo di consultazione e si ottiene la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario e le eventuali operazioni successive intervenute.

Il giro di boa
Atteso dagli operatori sin dalla primavera scorsa, il tools di funzioni ora disponibili completa, grazie all'interazione sui i dati del cessionario e quelli in possesso delle Entrate, il processo necessario all'imputazione del credito fiscale e permette che il credito, in prima o in seconda cessione, e si concretizzi in imposte da pagare in meno.

A questo link gli alti riferimenti utili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

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