Fisco

Ecobonus/2. Cessione del credito, senza i chiarimenti delle Entrate rischio boomerang per il contribuente

di Jacopo Mario Rosa - Edilizia e Territorio

La legge di bilancio 2019 ha prorogato l'efficacia dell'agevolazione per il risparmio energetico ma, sul tema, permangono ancora numerosi aspetti controversi. L'art. 14 del D.L. 63/2013 prevede, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2018, possano essere cedute le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali e sulle singole unità immobiliari. In particolare, il credito d'imposta spetta a qualunque soggetto che abbia il possesso o la detenzione dell'immobile purché contribuisca effettivamente al sostenimento delle spese, compresi coloro che ricadono nella c.d. “no tax area” (di cui all'art. 11, co. 2 e art. 13, co.1, lett a) e co. 5, lett a) TUIR). In luogo della detrazione, per essi è prevista la possibilità di optare per la cessione del corrispondente credito in capo ai fornitori che hanno preso parte agli interventi nonché a persone fisiche e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, con il limite di una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
Tuttavia, mentre per la generalità dei contribuenti è previsto un espresso divieto di cessione a istituiti di credito e intermediari finanziari, la norma non dispone nulla con riguardo a chi, trovandosi in una situazione di incapienza, intenderebbe trasferire la detrazione. L'Amministrazione Finanziaria, con più provvedimenti, ha disciplinato le modalità di cessione del credito per i lavori realizzati su parti comuni di edifici. In ragione di ciò, ad oggi, per la corretta attribuzione del credito in capo al cessionario è indispensabile il coinvolgimento sia dell'amministratore del condominio che del singolo condomino. Invece, per quanto riguarda le opere eseguite sulle singole unità immobiliari, non è stato emanato alcun provvedimento attuativo, nonostante il termine per adottarlo sia ormai scaduto da tempo. A tal riguardo, si precisa che quanto previsto per i lavori eseguiti su condomini non può essere applicato in via analogica ai lavori eseguiti sulle singole unità immobiliari, in quanto è espressamente prevista la partecipazione di soggetti che non sarebbero rinvenibili nel caso di chi, per esempio, intenda riqualificare energicamente la propria villetta indipendente.
In astratto, quindi, la norma consente la cessione della detrazione ma, in concreto, le modalità per attuarla non esistono. Sicuramente, in una cornice così frastagliata, dirimente sarà l'orientamento adottato dai giudici di merito, chiamati a valutare il silenzio da parte dell'Agenzia delle Entrate in un momento in cui, ai contribuenti, iniziano ad essere notificate le prime contestazioni. Nella completa assenza di chiarimenti, infatti, per operare la cessione del credito sono state utilizzate delle modalità peculiari, diverse a seconda del singolo caso di specie. Senza dubbio, la maggiore complessità è rappresentata dalla necessità, precisata dai chiarimenti in tema di parti comuni di edifici, di individuare dei soggetti responsabili per operare il trasferimento. Ciò, soprattutto con riferimento alle persone giuridiche, per le quali determinare coloro a cui imputare un tale onere può risultare più complesso. Il rigetto delle impugnazioni potrebbe dunque incidere sulla portata di una norma, quale quella sull'Ecobonus, che è stata pensata per incentivare il miglioramento del nostro tessuto urbano.

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