Fisco

Slalom tra pagamenti e invio all’Enea

di Dario Aquaro e Luca De Stefani

Occhio ai metodi di pagamento, ma anche agli obblighi di comunicazione. Oltre allo slalom tra bonifici “parlanti” e ordinari, carte di credito e assegni, richiesti dai vari bonus, quest’anno i privati si trovano a fare i conti anche con una delle novità introdotte dalla manovra del 2018: l’invio all’Enea dei dati sui lavori di risparmio energetico “generici”, agevolati dal bonus edilizio del 50 per cento. Un obbligo che ricalca quello già previsto per l’ecobonus, e che è di fatto in vigore dallo scorso 21 novembre, quando è diventato operativo il sito dell’Enea.

Tra gli interventi da comunicare ci sono il cambio delle finestre, l’installazione degli impianti fotovoltaici e di contabilizzazione del calore, ma anche l’acquisto di elettrodomestici abbinato ai lavori edili. L’invio online va eseguito entro 90 giorni dal collaudo o dalla fine dei lavori (per le opere concluse dal 1° gennaio al 21 novembre 2018 va fatto entro il 19 febbraio 2019).

Certo, la compilazione è gestibile con il fai-da-te (e più facilmente rispetto a quella dell’ecobonus), ma si tratta comunque di un ulteriore adempimento a cui prestare attenzione. Che va ad aggiungersi alla comunicazione all’Asl (nei casi previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri).

Sul fronte dei pagamenti, invece, le cose non si semplificano: anche nel 2019 restano le differenze tra le agevolazioni. Ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus richiedono solo il bonifico “parlante” (cioè con codice fiscale, partita Iva e specifica causale con riferimento normativo); il bonus mobili ammette bonifico ordinario, bancomat, carte di credito e prepagate; mentre il bonus giardini allarga lo spettro agli assegni non trasferibili.

Quanto ai bonifici “parlanti”, poi, bisogna fare attenzione alle diverse causali. Per gli interventi di recupero edilizio e le misure antisismiche “qualificate” (detraibili al del 50, 70, 75, 80 o 85%) va indicato l’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 (o Tuir); mentre per il risparmio energetico qualificato (detraibile al 50%, 65, 70 o 75%), la norma agevolativa è l’articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 296/2006 (o Finanziaria 2007). Secondo la direzione regionale delle Entrate del Piemonte (risposta all’interpello n. 901-184/2013, protocollo 2013/41381), è ammesso anche indicare la disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011 (articolo 1, legge 449/1997) o quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (articolo 4, comma 1, lettera c, Dl 201/2011).

Si ritiene possibile, inoltre, inserire le norme che prorogano annualmente l’ecobonus, l’aumento dal 36% al 50% della detrazione sul recupero edilizio, e che hanno introdotto le misure antisismiche “qualificate”: cioè gli articoli 14 o 16 del Dl 63/2013.

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