Fisco

Istanza di autotutela prima del ricorso in Ctp

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Prima di intraprendere la via giudiziaria, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela, chiedendo di correggere gli eventuali errori riscontrati.

È bene innanzitutto evidenziare che, al contrario di Imu e Tasi - che sono tributi in autoliquidazione (con scadenze fisse al 16 giugno e 16 dicembre) - la liquidazione della Tari avviene d’ufficio, con l’invio di un modello di pagamento precompilato. E il passaggio alla fase dell’accertamento è disciplinato dal singolo ente, che può ad esempio prevedere l’invio con posta ordinaria dell’avviso di pagamento e poi, in caso di mancato adempimento, la notifica di un avviso di accertamento (in molti casi preceduto da un sollecito).

La procedura ha riflessi sull’eventuale proposizione del ricorso, perché - mentre l’impugnazione dell’avviso di pagamento è facoltativa - non bisogna lasciare decorrere 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Il contribuente può dunque anche valutare l’opportunità di un’istanza di riesame in autotutela, per chiedere la correzione dei calcoli. L’istanza va fatta senza però pregiudicarsi la possibilità di presentare ricorso davanti alla Commissione tributaria (e quindi tenendo sotto controllo i tempi). L’autotutela è infatti discrezionale e non obbliga l’ente a pronunciarsi.

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