Fisco

Il beneficio si recupera anche dopo il passo falso

di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

La circolare 7/E/2018, così come altri documenti di prassi dell’agenzia delle Entrate, contiene alcune soluzioni pratiche che consentono al contribuente di correggere – spesso anche in modo semplice e veloce – gli errori compiuti al momento di saldare i lavori edili o pagare finestre, mobili e piante oggetto di agevolazione.

Gli errori, nella quotidianità, possono essere molto frequenti, ma il più delle volte vengono a galla in sede di dichiarazione dei redditi, quando il contribuente ha la necessità concreta di avere accesso alle agevolazioni fiscali.

Il bonifico errato

Il primo caso è quello in cui il contribuente abbia effettuato il pagamento con un bonifico diverso da quello “parlante” o non abbia inserito tutti i dati richiesti nel modulo, senza poter poi ripetere il bonifico. Non tutto è perduto: la detrazione, infatti, spetta ugualmente: per ottenerla, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’impresa che ha eseguito i lavori. Il documento servirà ad attestare che i corrispettivi accreditati in favore dell’azienda sono stati correttamente contabilizzati, ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa (circolare 43/E/2016).

Lo «scambio» di causale

Qualora, invece, si stato scelta la corretta modalità di pagamento, ma ci sia stato uno “scambio” di causale – e quindi, al momento della compilazione del bonifico, siano stati inseriti i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica al posto di quelli per la ristrutturazione edilizia (o vicerversa) – la detrazione verrà comunque riconosciuta, senza necessità di ulteriori adempimenti (circolare 11/E/2014, risposta 4.5). Per correggere l’errore, basterà indicare, direttamente in dichiarazione, l’importo sul rigo corretto.

Il nodo della comproprietà

Nel caso in cui i lavori o i beni agevolati siano stati pagati in modo corretto, il contribuente potrebbe comunque trovarsi in difficoltà perché protagonista di una situazione poco lineare: come quella del comproprietario di un immobile che ha pagato le opere di ristrutturazione, ma la cui fattura è intestata al coniuge.

Quando il diritto alla detrazione spetta a più soggetti, può fruire del vantaggio anche colui che non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, se ha sostenuto le spese. In questo caso, oltretutto, non è necessario che il bonifico sia stato effettuato da un conto cointestato al soggetto intestatario della fattura. È necessario, però, che i documenti di spesa siano appositamente integrati (a mano, correggendo direttamente nel documento stesso) con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e l’indicazione della relativa percentuale.

Per esempio, qualora A e B risultino cointestatari al 50% di un immobile, e sia la fattura sia il bonifico effettuato siano intestati ad A, anche B potrà partecipare alla detrazione (interamente o in parte), purché provveda ad annotare tale circostanza nel documento di spesa. Tale correzione, tuttavia, può essere fatta solo nel primo anno di fruizione del beneficio, perché è esclusa la possibilità di modificare la ripartizione della spesa sostenuta nei periodi d’imposta successivi (circolare 11/E/2014, risposta 4.1, e circolare 20/E/2011, risposta 2.1).

La deroga alla cessione

Un’altra questione importante è quella che riguarda la fruizione dei benefici in caso di vendita dell’immobile. L’articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 dispone infatti che, in caso di vendita (a titolo oneroso, gratuito e/o in permuta) dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (36% e 50%) e quelli di risparmio energetico (55% e 65%), la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal cedente segua l’immobile, andando quindi a beneficio dell’acquirente.

C’è una deroga a questo principio: per ottenerla bisogna che le parti siglino un apposito accordo, che deve essere poi riportato nell’atto notarile di trasferimento dell’immobile – come stabilito dalla circolare 19/E/2012 (risposte 1.6 e 1.8) – e in una successiva scrittura privata autenticata, sottoscritta proprio per certificare il mantenimento delle detrazioni in capo al precedente proprietario (circolare 7/E/2018).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©