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Comunicazione all'enea: rettifica non necessaria

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Marco Zandonà

La domanda

Ho cambiato le finestre in casa e installato le tende da sole, con caratteristiche tali da poterle inserire nelle detrazioni per il risparmio energetico. Ho però constatato che, nella dichiarazione inviata all'Enea, non risultano nel riferimento al comma 345 c (articolo 1, legge Finanziaria 2007), né nel punto 12. Mi è stato consegnato un solo documento Enea, relativo al comma 345 b, che riguarda le finestre ma include anche la cifra spesa per le tende. Cosa devo fare per rimediare all'errore commesso dal tecnico della ditta installatrice?

La detrazione del 65% sul risparmio energetico (articolo 1, comma 3 , lettera a, n. 1-11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio 2018; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it) è subordinata all’invio all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della comunicazione con l’indicazione della tipologia di intervento eseguito (modello F o E, Dm 11 marzo 2011). Nell’ipotesi di errore nella compilazione della scheda o, come nel caso di specie, in merito all’indicazione di uno dei due interventi e il relativo riferimento normativo - "finestre" (ex comma 345 b) e non anche le "tende" (ex comma 345 c) - si ritiene che la rettifica non sia necessaria in quanto l’importo della spesa complessiva per le finestre e per le tende è stato comunque incluso nella comunicazione. Basterà esibire, in caso di richiesta di chiarimento, tutta la documentazione attestante la tipologia di intervento eseguito (fatture, bonifici con l’indicazione esatta della normativa e certificazioni dei materiali e lavorazioni).

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