Comunicazione all'enea: rettifica non necessaria
La detrazione del 65% sul risparmio energetico (articolo 1, comma 3 , lettera a, n. 1-11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio 2018; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it) è subordinata all’invio all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, della comunicazione con l’indicazione della tipologia di intervento eseguito (modello F o E, Dm 11 marzo 2011). Nell’ipotesi di errore nella compilazione della scheda o, come nel caso di specie, in merito all’indicazione di uno dei due interventi e il relativo riferimento normativo - "finestre" (ex comma 345 b) e non anche le "tende" (ex comma 345 c) - si ritiene che la rettifica non sia necessaria in quanto l’importo della spesa complessiva per le finestre e per le tende è stato comunque incluso nella comunicazione. Basterà esibire, in caso di richiesta di chiarimento, tutta la documentazione attestante la tipologia di intervento eseguito (fatture, bonifici con l’indicazione esatta della normativa e certificazioni dei materiali e lavorazioni).
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