L’iscritto all’Aire e il 50% sul box costruito in italia
Se in Italia non è dovuta altra imposta, il proprietario della casa che acquista un box pertinenziale di nuova realizzazione, venduto da un'impresa costruttrice, non può detrarre le relative spese (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, e articolo 1 del disegno di legge di Bilancio 2018).In base all’articolo 165 del Tuir, il reddito prodotto all’estero è tassato anche in Italia, ma compete un credito di imposta pari all’imposta pagata all’estero. Pertanto, se - tolto il credito d'imposta - in futuro sussisterà comunque un Irpef da pagare in Italia (ad esempio, per redditi da fabbricati o per una più alta tassazione dei redditi prodotti all’estero), cui poter applicare la detrazione per l’acquisto del box pertinenziale, allora la detrazione competerà sino a capienza di tali altri redditi. Viceversa, il 50% non compete (circolari 57/E e 121/E del 1998) per la parte di detrazione eccedente l’imposta Irpef dovuta in Italia. Per presentare la dichiarazione al Fisco in Italia, i residenti all'estero devono utilizzare il modello Redditi e non il 730, compilando normalmente il quadro relativo alla detrazione del 50 per cento.