Fisco

Imu e Tasi, paga l’amministratore

di Nadia Parducci

Entro il 16 giugno dovrà essere pagato l’acconto Imu e Tasi applicando le aliquote e le detrazioni deliberate da ogni Comune in cui si trova l’immobile. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato tramite modello F24 presso gli sportelli bancari o postali. I Comuni hanno la facoltà di inviare modelli F24 precompilati, ma non sono obbligati a farlo.

Il calcolo

Il calcolo dell’Imu e della Tasi parte dalla base imponibile, ovvero dalla rendita catastale. Questa va rivalutata del 5% e il risultato va moltiplicato per un coefficiente previsto per le predette imposte, che varia da 55 a 160 a seconda della categoria catastale dell’immobile. Infine si applica l’aliquota deliberata dal Comune in cui si trova l’immobile. I contribuenti possono consultare il sito del Mef (dove sarà necessario selezionare l’anno 2017) oppure effettuare la verifica diretta presso il portale del Comune in cui si trova l’immobile.

Con la legge di Bilancio 2017 non sono state introdotte novità in materia Imu-Tasi. Le aliquote, in genere, sono state confermate rispetto al 2016 anche perché, per legge, non era possibile aumentarle.

Le parti comuni

Il pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili, ovvero Imu e Tasi, relative alle parti comuni condominiali (alloggio del portiere, lavanderie, posti auto, eccetera), meglio individuate dall’articolo 1117 del Codice Civile, devono essere versate a cura dell’amministratore di condominio, il quale è chiamato a prelevare l’importo necessario dalle disponibilità comuni messe a disposizione dai vari condomini, attribuendo necessariamente le singole quote ai proprietari.

Pertanto qualora l’amministratore di condominio ometta di versare l’Imu e la Tasi, le sanzioni addebitate dal Comune saranno a carico del condominio e non dell’amministratore.

In ordine all’aliquota applicabile alle parti comuni, Non sarà possibile applicare l’aliquota agevolata per l’abitazione principale, dovendosi invece fare riferimento all’aliquota ordinaria fissata dal Comune.

Imu e Tasi

Per quanto riguarda l’Imu il comma 728-bis della legge 147/2013 ha reintrodotto lo stesso disposto normativo contenuto nell’articolo 19 della legge 388/2000, valido ai fini Ici, il quale autorizzava direttamente l’amministratore ad effettuare il pagamento delle imposte su tutte le parti comuni condominiali.

Identiche regole per la Tasi, che dal 1° gennaio 2016 è stata abolita sulle abitazioni principali, se non di lusso (categorie A/1, A/8, A/9). Quindi, tutti gli immobili che risultano essere abitazione principale non dovranno più pagare al Comune la tassa per i servizi indivisibili. La stessa cosa, ovviamente, vale per gli inquilini e anche per l’alloggio del portiere.

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