Fisco

Edifici in classe A e B, vecchio Ape valido per la detrazione Iva

di Dario Aquaro

Riduzione dei consumi medi abitativi, riqualificazione del tessuto urbano. Con questi obiettivi, in sede di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 244/2016, convertito dalla legge 19/2017) è stato confermato per quest’anno il bonus per l’acquisto di abitazioni nuove ad alta efficienza energetica.

Gli acquisti con rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2017 potranno quindi beneficiare della detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva versata sulla compravendita (che va divisa in dieci quote annuali) se riguardano abitazioni in classe energetica A o B «cedute dalle imprese costruttrici delle stesse» (legge 208/2015, articolo 1, comma 56), a prescindere dall’uso che ne verrà fatto e a prescindere anche dalla loro categoria catastale.

Dal 1° ottobre 2015 , con l’arrivo dei decreti interministeriali del 26 giugno 2015, la classe energetica – riportata nell’attestato di prestazione (Ape) necessario alla compravendita – viene individuata su una scala che va da A4 (massima efficienza) a G (minima).

Confrontando la prestazione energetica dell’immobile con il valore dell’indice di prestazione globale di un edificio di riferimento: un edificio “virtuale”, identico in termini di geometria, orientamento, eccetera, ma con determinati parametri tecnici e di consumo.

I dieci intervalli di prestazione energetica rappresentati dalle classi sono ricavati attraverso coefficienti di riduzione/maggiorazione di tale valore di riferimento, che determina il limite tra le classi A1 e B, e viene calcolato senza tener conto degli «eventuali impianti a fonti rinnovabili presenti nell’edificio reale» (secondo quanto previsto dalle Linee guida contenute nel Dm 16 giugno 2015). Il nuovo sistema si basa dunque su classi “scorrevoli”, guardando al fabbisogno annuo di energia primaria non rinnovabile, relativa a tutti i servizi presenti (climatizzazione invernale ed estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione, trasporto di persone o cose).

Il vecchio sistema (prima dell’ottobre 2015) prevedeva invece classi energetiche diversamente distribuite, con otto livelli da A+ a G, e soprattutto “fisse”: la prestazione veniva individuata in base al consumo di combustibile necessario in un anno per riscaldare un metro quadrato (la classe A richiedeva, ad esempio, un rapporto kWh/mq annuo inferiore a 30).

L’attestato resta però valido dieci anni. Gli acquirenti di nuove case in classe A o B potrebbero quindi veder misurata l’efficienza secondo queste regole, se l’edificio è stato terminato (o ristrutturato) prima dell’arrivo del nuovo Ape. E ciò vale anche per la detrazione del 50% dell’Iva, considerato che la norma della legge di Stabilità 2016 che ha introdotto l’agevolazione parla solo di classe energetica e non impone alcuna data di termine dei lavori. Così il bonus potrebbe anche esser riconosciuto per acquisti di case edificate da oltre cinque anni, se il costruttore manifesta l’opzione Iva.

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