CONVIVENZA INTERROTTA MA DETRAZIONE IMMUTATA
Il separato che trasferisce la residenza in altra abitazione acquistata dopo la cessazione della convivenza ha diritto a continuare a detrarsi le spese di ristrutturazione sostenute fino a completa estinzione delle quote decennali, salvo che non venda l’abitazione ristrutturata nel 2014 e trasferisca al nuovo acquirente il diritto alla detrazione per le quote residue (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015, e articolo 2, disegno di legge di Bilancio 2017; si veda anche la guida al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it). Nel caso di specie, il soggetto che ha eseguito i lavori mantiene la proprietà al 50% con la ex convivente della casa su cui continuano a vivere la ex compagna comproprietaria e i figli e ne acquista un’altra. La cessazione del rapporto di convivenza, in sostanza, con mantenimento della proprietà al 50% dell’immobile, non incide sul diritto alla detrazione acquisito per le spese sostenute nel 2014.