l bonus ristrutturazioni non passa in successione
Il decesso del coniuge non proprietario comporta l’estinzione del diritto alla detrazione in capo agli eredi in quanto il diritto è stato acquisito come detentore e non come proprietario. Nella circolare n.15/E del 5 marzo 2003, è stato precisato che la detrazione del 36%-50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015; si veda la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), in caso di bene acquistato per successione mortis causa, si trasmette, per le quote non detratte dal defunto, esclusivamente all’erede che conserva la materiale e diretta detenzione del bene (non si trasmette se il bene è locato a terzi). Nella circolare n.24/E del 10 giugno 2004 è stato, poi, ulteriormente chiarito che la «detenzione materiale e diretta dell’immobile» sussiste qualora l’erede abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che il medesimo immobile sia adibito a propria abitazione principale. Ciò non vale, tuttavia, nell’ipotesi in cui il diritto sia stato acquisito non come proprietario ma come detentore del fabbricato (il padre defunto nel 2016 aveva acquisito il diritto come coniuge convivente con la moglie proprietaria della casa). In tal caso, nell’ipotesi di morte del titolare del diritto alla detrazione, il diritto si estingue anche se gli eredi avessero avuto la diretta disponibilità del bene (circolari 57/E e 121/E del 1998).