Minicondominio e detrazioni per recupero edilizio
Da L'Esperto Risponde
Nel caso di specie siamo in presenza di un edificio con due proprietari distinti (madre e figlio) e due diverse unità immobiliari, quindi anche se non scatta l'obbligo formale di nomina dell'amministratore, si tratta di una situazione di condominio. Il codice fiscale del minicondominio è necessario solo per fruire della detrazione del 50% per lavori su parti comuni. Con riferimento agli interventi di ristrutturazione su parti comuni condominiali, l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 11/E/2014, chiarisce che nel caso di “condominio minimo”, ossia un edificio composto da non più di otto condomini (per il quale non è previsto l'obbligo di nominare un amministratore), quest'ultimi, per poter fruire della detrazione Irpef per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), devono obbligatoriamente richiedere il codice fiscale del condominio ed eseguire tutti gli adempimenti a nome del condominio stesso. A tal riguardo, viene specificato che i bonifici per il pagamento delle spese devono indicare, sia il codice fiscale del condominio che quello del condomino che effettua il pagamento. In merito, viene chiarito che per tale bonifico può essere utilizzato, indifferentemente, sia il conto corrente personale del condomino che esegue il pagamento, sia un eventuale conto corrente appositamente istituito. In sostanza la madre deve procedere a integrare il bonifico dopo aver chiesto il codice fiscale del minicondominio, pena l'inammissibilità della detrazione. Si ritiene che in tal caso, essendo praticamente impossibile ripeter il pagamento in quanto si va ad incidere sulla contabilità dell'impresa esecutrice dei lavori, sia sufficiente un annotazione direttamente nel bonifico già emesso adottando la stessa soluzione prevista per l'integrazione delle fatture (C.M. 20/E/2011).