LA VENDITA PER IL RICOVERO NON SALVA I BENEFICI
A norma della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, o della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972 per le cessioni soggette a Iva, si decade dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (imposta di registro pari al 2% e ipotecarie e catastali pari a 50 euro cadauna, o Iva al 4% e imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna) nell’ipotesi di rivendita dell’immobile entro i cinque anni successivi all’acquisto, senza che, entro un anno dall’alienazione, venga acquistata un’altra casa da adibire ad abitazione principale del contribuente. In tali casi, in sede di eventuale controllo da parte degli uffici verificatori, saranno dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria (pari al 9% complessivo), più una sanzione pari al 30% delle stesse. Nel caso di specie, se la vendita avviene dopo cinque anni non sussiste decadenza; se, invece, avviene prima, la decadenza è automatica, ma, secondo l’articolo 19 del Dpr 131/1986, è possibile evitare l’applicazione delle sanzioni (si paga solo la differenza d'imposta, oggi tra 9 e 2 per cento) con un'autodenuncia all'agenzia delle Entrate entro 20 giorni del verificarsi della condizione di decadenza (cioè la rivendita infraquinquennale). La vendita dell’immobile causa ricovero in Rsa, o per altri motivi economici inerenti alla sfera personale, non evita la decadenza.