IL DONATORE PUÒ SCEGLIERE DI TRATTENERE IL BENEFICIO
Dal 1° gennaio 2012, l’articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, prevede che - in caso di vendita, o anche donazione, dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che fruiscono del 50 o del 65 per cento - la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Pertanto, il proprietario del fabbricato oggetto dell’intervento di risparmio energetico può optare, in sede di atto di donazione, per il mantenimento del diritto al 50% per le quote decennali residue, così da mantenere anche il diritto al bonus mobili, e trasferire solo il diritto alla detrazione del 65 per cento. In caso di mancata opzione, invece, tutte le detrazioni (50 per cento, bonus mobili e 65 per cento) si trasferiscono in capo al familiare donatario.