Condominio

Decreto ingiuntivo, le regole sulla prova dell’esistenza del credito

Il Tribunale di Napoli rileva che deve darsi rilievo alla prova dell’avvenuta contestazione dei vizi da parte del committente

di Fabrizio Plagenza

Una sentenza del Tribunale di Napoli, la numero 4816 depositata il 16 maggio 2022, espone in maniera chiara ed esaustiva gli effetti dell'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, distribuendo tra le parti l'onere della prova e, nel merito, si sofferma in modo decisivo, sulle conseguenze dell'accettazione delle opere ritenute eseguite non a regola dell'arte o comunque connotate da vizi.

Un condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, in forza del quale veniva ingiunto il pagamento di una ingente somma richiesta a titolo di mancato pagamento dei lavori straordinari eseguiti sul fabbrica to del condominio in virtù di regolare offerta economica e contratto di appalto. Inoltre, in via preliminare, l'opponente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del precedente amministratore affinché potesse rendere conto degli ammanchi nel conto corrente condominiale e tenesse indenne da ogni conseguenza e responsabilità l'attuale ente di gestione.

Il Tribunale di Napoli, ancora una volta ricorda che “il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° co., cpc) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).

“Pertanto, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. 206 13/11).Ciò detto, in diritto va premesso che la giurisprudenza consolidata di merito e di legittimità reputa che il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tantissime: Cass. 27/1/2010, n. 1741).

Per cui va fatta applicazione del criterio di giudizio costantemente applicato in giurisprudenza, per il quale il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: “sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Trib. Modena 10/4/18, n. 628; Trib. Modena 31/5/18, n. 994; Trib. Modena 3/5/18, n. 776; Trib. Modena, 7/6/18, n. 1048; Trib. Modena 21/3/19, n.410). Con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l’onere di dimostrare l’an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento (Trib. Modena 23/8/17, n. 1432), gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte. Nel merito del giudizio, il Tribunale di Napoli rilevava che doveva darsi rilievo alla prova dell'avvenuta contestazione dei vizi da parte opponente relativamente ai lavori eseguiti dall'opposta.

Dalla documentazione prodotta dall'opponente, risultava che “l'opera veniva accetta per facta concludentia senza contestazione di eventuali difformità o vizi o specifiche osservazioni sull'esecuzione dei la vori”. Sul punto, la sentenza dTribunale di Napoli n. 4816/2022, afferma il seguente principio : “in tema di garanzia per difformità e vizi nell’appalto, l’accettazione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova”. Tale affermazione va intesa nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, mentre, “una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate”, in quanto l’art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall’onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col princ ipio della vicinanza al fatto oggetto di prova.

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