Condominio

Valida la mediazione a cui partecipano i condòmini e non l’amministratore

I proprietari sono mandanti dell’amministratore e pertanto titolari dei diritti sostanziali oggetto di mediazione

di Luana Tagliolini

La facoltà di avvalersi dell'amministratore per partecipare agli incontri di mediazione non preclude ai condòmini la possibilità di assumere direttamente e in prima persona la gestione dei propri diritti. Con tale motivazione la Corte d'appello di Venezia (sentenza 921/2022) respingeva l'impugnazione avverso alla sentenza del Tribunale che aveva dichiarato infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato regolare avvio della procedura di mediazione sollevata dal condominio nell'ambito di una causa riguardante l'impugnazione di una delibera assembleare da parte di alcuni condòmini nella parte in cui disponeva l’immediata interruzione dell’attività commerciale di bed and breakfast intrapresa dagli attori all'interno delle rispettive proprietà perché violava il regolamento di condominio.

Il regolare avvio della mediazione
L'invito a comparire al primo incontro avanti il mediatore era stato inviato dagli attori presso la sede del condominio, anziché presso la residenza o lo studio professionale dell'amministratore e ritirato da un condomino. All'incontro parteciparono tutti i condòmini e il legale del condominio il quale ebbe a chiedere un rinvio per consentire la partecipazione dell'amministratore che si trovava temporaneamente all'estero.

Il condominio, sia in primo che in secondo grado, aveva eccepito l'improponibilità della domanda per il mancato regolare avvio della procedura di mediazione previsto dell'articolo 8 del Dlgs 28/2010 (« … la comunicazione del primo incontro sia attuata … con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione ….. ») e per violazione del quarto comma dell'articolo 71 quater disposizioni di attuazione del Codice civile (che prevede una proroga della prima convocazione per consentire all'amministratore di conseguire la delibera dell'assemblea di autorizzazione a partecipare all'incontro di mediazione) ritenendo, per tali motivi, non soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'articolo 5 del Dlgs 28/2010.

Validità della mediazione alla presenza dei condòmini
Precisa la Corte che laddove alla mediazione prendano parte tutti i condòmini, mandanti dell’amministratore, quali titolari dei diritti sostanziali oggetto di mediazione, non vi era alcun motivo per negare la regolarità della procedura di mediazione potendosi così dichiarare adempiuta la condizione di procedibilità.Del resto, la facoltà per i condòmini di avvalersi dell’amministratore quale proprio mandatario, non può comportare la preclusione per i condòmini di non avvalersi di tale delega dei loro interessi e di assumere direttamente e in prima persona la gestione dei propri diritti.

L'altro motivo in contestazione riguardava l'inidoneità del mezzo adottato ad assicurare la ricezione dell'avvio della mediazione all'altra parte (articolo 8 citato).La libertà di forme («con ogni mezzo idoneo .…») ha indotto la Corte ha ritenere che l’avviso inviato al condominio avesse raggiunto il suo scopo, atteso che tutti i condòmini e l’avvocato del condominio avevano partecipato all’incontro con il mediatore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©