Condominio

Nessuna sanzione se l’amministratore non convoca l’assemblea per partecipare alla mediazione

Il condominio non risponde dell’omesso comportamento dell’amministratore di cui può chiedere conto in altra sede

di Giovanni Iaria

Le controversie condominiali rientrano tra quelle per le quali è previsto l'obbligo della preventiva mediazione, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale. Legittimato a partecipare al procedimento di mediazione è l'amministratore, previa autorizzazione dell'assemblea che deve essere assunta con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile (maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà dei millesimi).

La mancata convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore per decidere se partecipare o meno al procedimento di mediazione promosso nei confronti del condominio, legittima l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di quest'ultimo? A questa domanda ha fornito risposta negativa il Tribunale di Palermo con la sentenza 1218/2022, pubblicata il 22 marzo 2022.

I fatti
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una delibera assembleare da parte di una società condòmina la quale chiedeva che il Tribunale ne dichiarasse la nullità e/o provvedesse al suo annullamento. Prima di intraprendere il giudizio, la società impugnante aveva instaurato il procedimento di mediazione che si era concluso con esito negativo per la mancata partecipazione del condominio, in quanto l'amministratore, una volta ricevuto l'invito da parte dell'organismo di mediazione, non aveva convocato l'assemblea condominiale al fine di decidere se partecipare o meno al procedimento.

La condòmina, nell'impugnare la delibera, ne deduceva l'illegittimità per essere stata assunta in difetto della maggioranza dei condòmini presenti e votanti e per un presunto conflitto di interessi con due condòmini. La società attrice chiedeva, inoltre, che venisse irrogata al condominio la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4 bis del Dlgs 28/2010, pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato, senza un giustificato motivo, al procedimento di mediazione dalla stessa promosso.

La decisione
Le domande della società impugnante sono state tutte rigettate dal Tribunale il quale, in merito alla richiesta di condanna del condominio al pagamento della sanzione pecuniaria, ha escluso ogni sua responsabilità per essere stato tenuto all'oscuro dalla pendenza della mediazione a causa del comportamento illecito dell'amministratore.L'omessa convocazione dell'assemblea da parte di quest'ultimo, ha concluso il giudice palermitano, configura una sua responsabilità professionale e personale che potrebbe essere fatta valere dal condominio in altre sedi.

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