Condominio

Bilanci e rendiconti non approvati: dovuto comunque il compenso all’ex amministratore

L’ampiezza del mandato fa sì che abbia svolto altri compiti per i quali deve essere pagato

di Fabrizio Plagenza

L'obbligo pecuniario di pagamento del compenso professionale dell'amministratore, posto a carico del condominio, deriva dal contratto di mandato stilato, «a prescindere dall'avvenuta approvazione dei bilanci e rendiconti». Così si è pronunciato (correttamente ad avviso dello scrivente), il Tribunale di Napoli, con la sentenza 3644/2022, dell’ 8 aprile 2022, pubblicata l’ 11 aprile 2022.

La vicenda
Venendo ai fatti di causa, l'ex amministratrice otteneva un decreto ingiuntivo per compensi non percepiti in costanza di mandato e per esborsi anticipati. Il condominio proponeva opposizione, lamentando l'inadempimento della creditrice, al punto da ritenere non dovuti sia gli importi residui richiesti a titolo di compenso non percepito che le somme anticipate dall'ex amministratrice. Se, si legge in sentenza, non sono dovute le somme richieste «per attività extragestione, pari a complessivi € 550,00 in quanto contestate analiticamente in sede di opposizione e non concordate tra le parti in ordine al quantum, va rilevato che anche l'ammontare non era stato indicato nell'offerta/preventivo accettata dall'assemblea», stesso discorso non poteva dirsi per il compenso non percepito.

Ampio il mandato conferito all’amministratore
Come detto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il condominio eccepiva e contestava all'ex amministratrice la «mancata consegna dei rendiconti condominiali», addebitando all'opposta un «grave comportamento» durante il suo mandato. Tale allegazione, secondo il giudice napoletano, non comportava di per sé la perdita del diritto al compenso atteso che «il mandato espletato dall'amministratore è di più ampio respiro e presuppone anche altre attività» che l'ex amministratrice aveva pur espletato o che comunque il condominio non aveva contestato.

Si pensi, ad esempio, alla tenuta dei registri, convocazione assemblee, gestione del condominio e altro.La sentenza 3644/2022 si colloca tra quelle pronunce che ritengono dovuto il compenso alla luce del contratto di mandato che legittima e giustifica l'amministratore ad operare in nome, per conto e nell'interesse del condominio e che, salvo prova contraria, non priva l'amministratore del suo diritto di credito e, nello specifico, del compenso per il mandato espletato.Recentemente, ad esempio, il Tribunale di Roma, con la sentenza 17133 del 3 novembre 2021, si è espresso favorevolmente (nel senso del diritto al compenso), nel caso in cui era comunque emerso che l'ex amministratore avesse provveduto alla tenuta della contabilità ed al pagamento delle fatture dei fornitori.

La prova dell’attività svolta
Si muoveva allora, così come oggi, dal fatto che l’esistenza di numerose fatture attestava che servizi e forniture erano stati assicurati e dimostravano l'attività comunque posta in essere. Va ribadito, infatti, che le attività di amministrazione di un condominio sono varie e molteplici, per cui singole divergenze dal modello di prestazione conforme alle prescrizioni di legge vanno valutate in relazione all’intero svolgimento del mandato, onde poterne apprezzare l’effettiva importanza ed incidenza sul rapporto sinallagmatico (Tribunale Roma, sentenza 17133/2021).

Dunque, non soltanto bilanci e rendiconti sono tra le attività poste in capo all'amministratore. Non può in questi casi, negare all'ex amministratrice il compenso per l’attività di amministrazione espletata. Infatti va evidenziato che l'articolo 1129 Codice civile statuisce, tra l'altro, che «L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta». Nel caso in esame era emerso che l'ex amministratrice aveva depositato le delibere assembleari da cui «emerge la sua nomina quale amministratore dello stabile e la sua successiva sostituzione»; inoltre aveva depositato «l'offerta/preventivo presentata in assemblea che comprova la pattuizione di un compenso annuo pari ad € 3.600,00 al netto degli oneri fiscali».

Conclusioni
Di talchè, per il giudice (nonostante le resistenze del condominio), residuava, in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento, una somma di €1.200,00 per il 2017 e € 3.300,00 per il 2018 per un totale di €4.500,00 oltre oneri accessori se dovuti e comprovati ed interessi legali dal 19 novembre 2018 al saldo, il tutto «a prescindere dall'avvenuta approvazione dei bilanci e rendiconti atteso che l'obbligo pecuniario a carico del condominio deriva dal contratto di mandato stilato» con l'ex amministratrice.

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